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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15391/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Isernia lamentando la mancata osservanza delle prescrizioni introdotte dall'art. 545 cod. proc. pen. (e correlate norme procedurali, 545-bis), sostenendo che la sostituzione della pena detentiva/pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità sia avvenuta "ae plano" senza attivare la specifica procedura: mancata comunicazione alle parti, assenza di valutazione del programma di trattamento, e omissione dell'integrazione del dispositivo con l'indicazione degli obblighi e delle prescrizioni imposte al condannato, con conseguente delega sostanziale dei contenuti della sanzione a un soggetto privato (la Comunità indicata).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso per sentenza ex art. 444 è ammesso solo per vizi circoscritti (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena). Nel caso di specie non v'era illegittimità della pena. Il Tribunale ha operato la sostituzione richiamando l'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/90 che rinvia all'art. 54 d.lgs. 274/2000: tale disciplina è autosufficiente e regolamenta la forma del lavoro di pubblica utilità, per cui l'art. 545-bis non risultava applicabile. Pertanto la sostituzione è stata ritenuta legittima e il ricorso del Procuratore Generale è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 545 cod. proc. pen. (richiamato/unitamente ad art. 545-bis)

    «il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva, ne dà avviso alle parti»

    Il Procuratore Generale sosteneva che tale procedura doveva essere seguita; la Cassazione ha ritenuto che la disciplina specifica del lavoro di pubblica utilità (art. 73 comma 5-bis DPR 309/90 e art. 54 d.lgs. 274/2000) era autonoma e non richiedeva l'applicazione dell'art. 545-bis nel caso concreto

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    «integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti» (richiamato nel ricorso)

    Norma che disciplina la procedura e i contenuti obbligatori quando è applicabile la sostituzione della pena; la Corte ha ritenuto che non fosse la norma di riferimento per la sostituzione effettuata nel caso concreto

  • art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/1990

    «con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale ... può applicare ... quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274»

    Prevede espressamente la possibilità, nei fatti di lieve entità e nell'ambito dell'accordo ex art. 444, di sostituire le pene con lavoro di pubblica utilità; è la norma concreta invocata dal Tribunale per giustificare la sostituzione

  • art. 54 d.lgs. 274/2000

    Disciplina in modo autonomo e specifico la misura del lavoro di pubblica utilità: secondo la Corte resta la norma di riferimento per l'esecuzione/sostituzione della pena quando richiamata dall'art. 73 comma 5-bis, e perciò la procedura prevista dall'art. 545-bis non si applica in modo cogente se la sostituzione è basata su quest'art. 54

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate su richiesta delle parti ex art. 444; la Corte l'ha applicata per escludere la possibilità di un controllo ampio sulla decisione del Tribunale

  • L. 23 giugno 2017, n. 103 e d.lgs. n. 150/2022

    Riferimenti legislativi alle modifiche procedurali citate nel ricorso (introduzione/integrazione di norme processuali come l'art. 448 comma 2-bis e l'art. 545); la Corte ha valutato tali interventi normativi nel contesto dell'autonomia della disciplina del lavoro di pubblica utilità

Massime di principio

  • Quando la sostituzione della pena è disposta nell'ambito di una sentenza su richiesta delle parti ex art. 444, verificare se la norma che autorizza la sostituzione rinvia a una disciplina autonoma (es. art. 73 comma 5-bis d.P.R. 309/90 che rimanda all'art. 54 d.lgs. 274/2000): se sì, quella disciplina prevale e procedure introdotte successivamente per la sostituzione (es. art. 545-bis) potrebbero non essere applicabili automaticamente.
  • Il giudice deve sempre indicare la base normativa della sostituzione: se richiama una norma che disciplina compiutamente il lavoro di pubblica utilità, l'assenza di una procedura supplementare (avvisi, integrazione dispositivo) non costituisce automaticamente vizio di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione contro sentenze ex art. 444 è soggetto a limiti tassativi (art. 448, comma 2-bis): rilevano soprattutto vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione richiesta/sentenza, all'errata qualificazione giuridica e all'illegalità della pena. Contestazioni su modalità applicative o su profili procedurali non previsti tra questi vizi possono essere dichiarate inammissibili.
  • Se si contesta una presunta delega dei contenuti della sanzione a un soggetto privato, occorre dimostrare che la decisione del giudice abbia omesso ogni determinazione normativa o prescrittiva prevista dalla norma di riferimento; se la norma richiamata già regolamenta i contenuti, la censura è debole.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione, il Pubblico Ministero o la parte interessata devono verificare attentamente quale norma costituisca il titolo giuridico della sostituzione di pena e valutare se la censura rientra tra i motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis

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