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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07142/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza di appello e si limitava a reiterare censure già dedotte e disattese nei precedenti gradi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per un furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: 1) l'inutilizzabilità dei risultati di una verifica eseguita da personale ENEL, qualificata come accertamento tecnico irripetibile compiuto senza le garanzie difensive; 2) l'insussistenza della responsabilità penale per mancanza degli elementi costitutivi del reato; 3) l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato contestato

  • art. 625 n. 2 c.p.

    aggravante contestata e specificamente dedotta come insussistente nel ricorso

  • art. 625 n. 7 c.p.

    ulteriore aggravante richiamata nel capo di imputazione

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono indicare specificamente ragioni di diritto ed elementi di fatto a pena di inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    l'inosservanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione comporta inammissibilità

  • art. 591 cod. proc. pen.

    richiamato nel testo come norma che sanziona con l'inammissibilità la mancanza di specificità dei motivi

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    insieme delle norme poste a fondamento del requisito di specificità del ricorso per cassazione

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente riproporre censure già formulate in appello.
  • La mera reiterazione di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con le ragioni poste a base della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La deduzione generica di vizi di motivazione o di carenza motivazionale non integra un motivo ammissibile se non si confronta puntualmente con gli argomenti della decisione censurata.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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