Cassazione Penale, Ordinanza n. 07142/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza di appello e si limitava a reiterare censure già dedotte e disattese nei precedenti gradi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per un furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: 1) l'inutilizzabilità dei risultati di una verifica eseguita da personale ENEL, qualificata come accertamento tecnico irripetibile compiuto senza le garanzie difensive; 2) l'insussistenza della responsabilità penale per mancanza degli elementi costitutivi del reato; 3) l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato contestato
aggravante contestata e specificamente dedotta come insussistente nel ricorso
ulteriore aggravante richiamata nel capo di imputazione
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente ragioni di diritto ed elementi di fatto a pena di inammissibilità
l'inosservanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione comporta inammissibilità
richiamato nel testo come norma che sanziona con l'inammissibilità la mancanza di specificità dei motivi
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
insieme delle norme poste a fondamento del requisito di specificità del ricorso per cassazione
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente riproporre censure già formulate in appello.
- La mera reiterazione di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con le ragioni poste a base della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
- La deduzione generica di vizi di motivazione o di carenza motivazionale non integra un motivo ammissibile se non si confronta puntualmente con gli argomenti della decisione censurata.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.
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