Cassazione Civile, Ordinanza n. 36583/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di irrogazione di sanzioni per indebita detrazione di un credito IVA. La decisione di merito aveva annullato l’atto, riconoscendo alla società il diritto alla detrazione, sul presupposto che il credito spettasse alla società controllata e che trovasse applicazione il regime dell’IVA di gruppo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 73 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.m. Finanze 19 dicembre 1979 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il regime dell’IVA di gruppo non poteva applicarsi perché, per il periodo d’imposta in esame, la società controllante non aveva presentato la dichiarazione espressa di volerlo utilizzare.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato che il regime dell’IVA di gruppo è facoltativo e richiede una manifestazione espressa di volontà da parte della controllante, mediante apposita dichiarazione entro il termine previsto dalla disciplina attuativa. Poiché nel periodo considerato tale dichiarazione non era stata presentata, la Commissione tributaria centrale aveva erroneamente riconosciuto il diritto alla detrazione del credito IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito e ha rigettato l’originario ricorso della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate integralmente, mentre la società resistente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma consente, con decreti ministeriali, un meccanismo speciale e facoltativo di liquidazione e versamento dell’IVA di gruppo, che presuppone una scelta espressa del contribuente.
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come disposizione relativa all’eccedenza detraibile e ai versamenti nel sistema IVA di gruppo.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la decisione ruota soprattutto sulla necessità della dichiarazione espressa per l’adesione al regime.
d.m. Finanze 13 dicembre 1979, art. 3
La controllante deve dichiarare entro il termine stabilito di voler avvalersi della facoltà di applicare il regime; la dichiarazione produce effetti per l’anno in cui è presentata.
d.m. Finanze 19 dicembre 1979
Richiamato nel ricorso come parte della disciplina attuativa del regime IVA di gruppo.
Massime di principio
- Il regime dell’IVA di gruppo ha natura agevolativa e facoltativa: non opera automaticamente, ma solo se la società controllante manifesta espressamente la volontà di aderirvi con la dichiarazione prevista dalla disciplina attuativa.
- In presenza di una disciplina speciale che richiede una specifica opzione formale, non è sufficiente un comportamento concludente o desumibile indirettamente per ritenere perfezionata l’adesione al regime.
- Se manca la dichiarazione di adesione al regime IVA di gruppo per il periodo d’imposta interessato, non può essere riconosciuta la compensazione infragruppo dei saldi IVA né il conseguente diritto alla detrazione fondato su tale meccanismo.
- Quando la questione è solo di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre quelle dei gradi di merito possono essere compensate se ricorrono giusti motivi desumibili dalla decisione.
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