Cassazione Penale, Sentenza n. 28477/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, deducendo: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo nella ricettazione, sostenendo che la consapevolezza dell'illecita provenienza dell'assegno non potesse desumersi dalla sola mancata indicazione della fonte di ricezione e che, invece, in fase di indagini aveva indicato alla polizia giudiziaria la persona da cui avrebbe ricevuto il titolo; (2) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 648 c.p., perché non sarebbe stata provata la sua estraneità al delitto presupposto, anche come concorrente; (3) contraddittorietà della motivazione sul trattamento sanzionatorio, poiché la Corte d'appello avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice in equivalenza alla recidiva qualificata; (4) ulteriore violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della condotta sostanziale e processuale tenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stato allegato il verbale delle dichiarazioni rese in indagini, e comunque ha ribadito che la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa può essere desunta anche dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza e delle modalità di acquisizione, oltre che dalla consegna in bianco dell'assegno. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che nel reato di ricettazione non occorre la prova positiva della partecipazione dell'imputato al delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga prova contraria, ma l'imputato deve allegare circostanze precise. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado e l'eventuale errore della Corte territoriale non aveva prodotto alcun pregiudizio concreto, mentre la recidiva reiterata comunque ostava a un giudizio di prevalenza. L'imputato è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
dedotto per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione
norma incriminatrice della ricettazione, rispetto alla quale si discute l'elemento soggettivo e la partecipazione al delitto presupposto
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente per sostenere il divieto di inversione dell'onere della prova e la regola di giudizio del processo penale
richiamato per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
richiamato per il difetto di interesse a proporre il motivo di ricorso
art. 69, comma quarto, cod. pen.
richiamato come ostativo al giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata
fondamento della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel delitto di ricettazione, la prova del dolo può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, compresa l'omessa, incompleta o non attendibile indicazione della provenienza del bene o delle modalità della sua acquisizione, senza che ciò integri un'inversione dell'onere della prova.
- La mancata allegazione al ricorso del documento processuale decisivo di cui si assume l'omessa valutazione impedisce alla Corte di cassazione il controllo del vizio dedotto, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso.
- Ai fini della ricettazione non è necessario dimostrare in via positiva che l'imputato non sia concorrente nel delitto presupposto; è sufficiente che non emerga prova contraria, ma grava sull'imputato un onere di allegazione di circostanze specifiche.
- Un motivo di ricorso contro la statuizione sulle attenuanti o sul bilanciamento è inammissibile se manca un concreto interesse attuale, specie quando la statuizione impugnata non ha prodotto un pregiudizio effettivo sulla pena o quando la disciplina legale esclude comunque il risultato invocato.
- La consegna in bianco di un titolo di pagamento può costituire un significativo indizio della provenienza illecita del bene ricevuto e della consapevolezza del destinatario.
- La recidiva reiterata può precludere normativamente il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, rendendo non utilmente deducibile il motivo che miri solo a contestare un rigetto formale privo di effetti concreti.
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