Cassazione Penale, Sentenza n. 22045/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., sostenendo di essere estraneo ai fatti e di non essere gravato da gravi indizi di colpevolezza al momento della custodia cautelare subita dal 16/04/2019 al 16/10/2019 (poi arresti domiciliari fino al 23/03/2020). Ha denunciato vizi di motivazione dell'ordinanza di rigetto della Corte d'Appello di Roma del 09/01/2024, rilevando motivazione apparente e illogica, contestando che la Corte abbia ritenuto la colpa grave per la sua presenza con il padre e altri in una spedizione punitiva senza considerare la sua mancata consapevolezza del possesso dell'arma; ha inoltre dedotto l'omessa revoca tempestiva della misura cautelare quale elemento a suo favore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'Appello ha motivato in modo congruo e logico il rigetto della domanda di riparazione, ritenendo che la condotta del Ramos (recarsi insieme al padre e ad altri presso la vittima in una sorta di "spedizione punitiva" con intento intimidatorio) integri colpa grave ostativa all'indennizzo, anche indipendentemente dalla conoscenza del possesso dell'arma. La Cassazione ha richiamato il principio per cui il giudizio di legittimità in materia di riparazione è limitato alla verifica di legittimità e logicità della motivazione del giudice del merito, e ha ribadito l'autonomia del procedimento di riparazione rispetto al merito penale e la valutazione ex ante della condotta del prosciolto rispetto alla causazione o mantenimento della misura cautelare.
Norme richiamate
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La Corte ricorda che l'indennizzo è escluso se l'interessato ha dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave; il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa valutando la condotta del soggetto sia prima che dopo la perdita della libertà.
Riferito per delimitare il perimetro della cognizione in sede di Cassazione: il controllo di legittimità resta limitato alla verifica di legittimità e logicità del provvedimento impugnato, non estendendosi al merito.
Definisce la nozione di colpa; la Corte l'adotta per stabilire che la colpa grave comprende negligenza, imprudenza o trascuratezza macroscopiche che abbiano creato una situazione prevedibile di intervento dell'autorità.
Richiamato implicitamente per delimitare i motivi deducibili in Cassazione e le relative limitazioni formali del ricorso per legittimità.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella censura; la Corte non riconosce che sia stata violata in modo da determinare l'annullamento dell'ordinanza di rigetto.
Massime di principio
- Nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la Cassazione controlla solo la legittimità e la logicità della motivazione della Corte d'Appello, non riesamina il merito generale del fatto.
- L'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta autonomamente se il prosciolto abbia concorso, con dolo o con colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare.
- La colpa grave può essere riscontrata anche in comportamenti di 'connivenza' o presenza attiva/passiva che, pur non costituendo reato accertato, abbiano oggettivamente rafforzato la volontà criminosa degli altri o creato una situazione prevedibile di intervento dell'autorità.
- Per ottenere la riparazione è utile dimostrare concretamente l'assenza di qualsiasi contributo causale alla misura cautelare: alibi verificabile, comportamenti attivi volti a impedire il fatto, tempestiva richiesta e documentazione delle istanze di revoca e della loro tempestività.
- La valutazione della responsabilità ai fini dell'indennizzo prende in esame la condotta sia anteriore che successiva alla perdita della libertà e al momento in cui l'interessato venne a conoscenza della pendenza del procedimento, con parametri di valutazione ex ante e autonomi rispetto al giudizio di merito.
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