Cassazione Penale, Sentenza n. 44020/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava l'applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. con riferimento alla conferma della confisca decisa in sede di concordato: i difensori sostenevano che l'imputato avesse rinunciato solo ai motivi relativi alla responsabilità penale e non ai gravami sulla misura patrimoniale, per cui la conferma della confisca sarebbe stata illegittima. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: dai verbali d'udienza non emerge una specifica riserva sulla confisca e, pertanto, i motivi diversi da quelli sulla pena si considerano abdicati; inoltre la confisca in questione rientra nella confisca obbligatoria prevista dagli artt. 240-bis e 644, comma 6, c.p., e l'impugnazione in appello riguardo alla parziale illegittimità della confisca risultava formulata in modo aspecifico e quindi geneticamente inammissibile ai sensi dell'art. 581 lett. d) c.p.p.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. Inoltre le conclusioni presentate dalle parti civili sono state ritenute inammissibili (tardive rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e, in ogni caso, prive di rilevanza data la natura delle censure), con esclusione del diritto alla rifusione delle spese per le parti civili in tali condizioni.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
termine per il deposito delle conclusioni: quinto giorno antecedente l'udienza (disciplina emergenziale Covid-19)
Il termine indicato ha natura perentoria: conclusioni depositate dopo tale termine sono irricevibili e la parte civile che le presenta tardivamente non è considerata costituita nel giudizio di legittimità.
La censura sull'erronea applicazione di tale norma relativa alla confisca va comprovata specificamente; nel caso di specie la Corte ha ritenuto infondata la doglianza per mancanza di riserva puntuale nei verbali e per la prevalente applicazione delle norme sulla confisca obbligatoria.
art. 240-bis c.p. e art. 644, comma 6, c.p.
Si tratta di ipotesi di confisca obbligatoria: ove ricorrano i presupposti legislativi la misura patrimoniale trova fondamento nella normativa sostanziale, rendendo meno efficace la censura meramente procedurale se non specificamente calibrata sui fatti e sulla motivazione del giudice di merito.
I motivi d'appello formulati in modo generico o aspecifico sono 'geneticamente inammissibili': il giudizio di legittimità non può fondarsi su censure prive di puntuale oggetto e riferimenti alla motivazione impugnata.
Massime di principio
- In sede di concordato o patteggiamento, ogni rinuncia ai gravami deve emergere con chiarezza dai verbali o dagli atti; in mancanza la Corte può ritenere abbandonate le censure diverse da quelle esplicitamente nominate.
- Quando la confisca è prevista come obbligatoria dalla legge (es. artt. 240-bis e 644 c.p.), le impugnazioni sulla misura patrimoniale richiedono criticità specifica e un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito per non essere dichiarate inammissibili.
- I motivi formulati in termini generici o aspecifici sono spesso dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 581 c.p.p.: bisogna collegare le censure ai passaggi motivazionali contestati.
- I termini processuali emergenziali (art. 23, comma 8, D.L. 137/2020) per il deposito delle conclusioni in Cassazione sono perentori: la mancata osservanza comporta l'irricevibilità delle conclusioni e l'assenza di costituzione rituale della parte civile nel giudizio di legittimità.
- La parte civile ha interesse a partecipare in Cassazione solo se dall'accoglimento del ricorso dell'imputato può derivare un pregiudizio per i suoi diritti; in mancanza di tale interesse le sue conclusioni possono essere ritenute inutili o inammissibili e non danno automaticamente diritto alla rifusione delle spese.
Testo integrale
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