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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44020/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censurava l'applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. con riferimento alla conferma della confisca decisa in sede di concordato: i difensori sostenevano che l'imputato avesse rinunciato solo ai motivi relativi alla responsabilità penale e non ai gravami sulla misura patrimoniale, per cui la conferma della confisca sarebbe stata illegittima. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: dai verbali d'udienza non emerge una specifica riserva sulla confisca e, pertanto, i motivi diversi da quelli sulla pena si considerano abdicati; inoltre la confisca in questione rientra nella confisca obbligatoria prevista dagli artt. 240-bis e 644, comma 6, c.p., e l'impugnazione in appello riguardo alla parziale illegittimità della confisca risultava formulata in modo aspecifico e quindi geneticamente inammissibile ai sensi dell'art. 581 lett. d) c.p.p.

La decisione

Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. Inoltre le conclusioni presentate dalle parti civili sono state ritenute inammissibili (tardive rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e, in ogni caso, prive di rilevanza data la natura delle censure), con esclusione del diritto alla rifusione delle spese per le parti civili in tali condizioni.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    termine per il deposito delle conclusioni: quinto giorno antecedente l'udienza (disciplina emergenziale Covid-19)

    Il termine indicato ha natura perentoria: conclusioni depositate dopo tale termine sono irricevibili e la parte civile che le presenta tardivamente non è considerata costituita nel giudizio di legittimità.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La censura sull'erronea applicazione di tale norma relativa alla confisca va comprovata specificamente; nel caso di specie la Corte ha ritenuto infondata la doglianza per mancanza di riserva puntuale nei verbali e per la prevalente applicazione delle norme sulla confisca obbligatoria.

  • art. 240-bis c.p. e art. 644, comma 6, c.p.

    Si tratta di ipotesi di confisca obbligatoria: ove ricorrano i presupposti legislativi la misura patrimoniale trova fondamento nella normativa sostanziale, rendendo meno efficace la censura meramente procedurale se non specificamente calibrata sui fatti e sulla motivazione del giudice di merito.

  • art. 581, lett. d) c.p.p.

    I motivi d'appello formulati in modo generico o aspecifico sono 'geneticamente inammissibili': il giudizio di legittimità non può fondarsi su censure prive di puntuale oggetto e riferimenti alla motivazione impugnata.

Massime di principio

  • In sede di concordato o patteggiamento, ogni rinuncia ai gravami deve emergere con chiarezza dai verbali o dagli atti; in mancanza la Corte può ritenere abbandonate le censure diverse da quelle esplicitamente nominate.
  • Quando la confisca è prevista come obbligatoria dalla legge (es. artt. 240-bis e 644 c.p.), le impugnazioni sulla misura patrimoniale richiedono criticità specifica e un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito per non essere dichiarate inammissibili.
  • I motivi formulati in termini generici o aspecifici sono spesso dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 581 c.p.p.: bisogna collegare le censure ai passaggi motivazionali contestati.
  • I termini processuali emergenziali (art. 23, comma 8, D.L. 137/2020) per il deposito delle conclusioni in Cassazione sono perentori: la mancata osservanza comporta l'irricevibilità delle conclusioni e l'assenza di costituzione rituale della parte civile nel giudizio di legittimità.
  • La parte civile ha interesse a partecipare in Cassazione solo se dall'accoglimento del ricorso dell'imputato può derivare un pregiudizio per i suoi diritti; in mancanza di tale interesse le sue conclusioni possono essere ritenute inutili o inammissibili e non danno automaticamente diritto alla rifusione delle spese.

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