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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3848/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su cinque motivi: (1) censura della sussistenza del dolo di concorso e dell'integrazione degli elementi del reato di tentata estorsione e omissione di valutazione di prove a discarico (interrogatorio dell'imputato, trascrizioni, conversazioni telefoniche, dichiarazioni di Lucchese) con la tesi che Centineo fosse un "inconsapevole burattino" di Bitonti e non avrebbe minacciato né richiesto somme; (2) contestazione della qualificazione giuridica del fatto come estorsione (art. 629) ritenendo piuttosto esercizio arbitrario di un diritto o legittimo recupero del credito (art. 393), in quanto Centineo avrebbe agito su mandato e senza interesse proprio; (3) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per lieve entità (art. 311 c.p.) in relazione all'art. 629 c.p., alla luce della sentenza costituzionale n. 120/2023; (4) censura sulla configurazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 7 legge n. 203/1991), per mancanza di contesto mafioso radicato e di concreto richiamo intimidatorio; (5) censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), perché Centineo avrebbe partecipato in modo limitato e sporadico.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi in gran parte inammissibili o aspecifici quando si limitavano a proporre una rivalutazione dei fatti (controllo di merito precluso in sede di legittimità) e ha confermato la qualificazione del fatto come tentata estorsione aggravata (art. 629 c.p. con aggravante del "metodo mafioso" ex art. 7 legge n. 203/1991). In dettaglio: il primo motivo è stato dichiarato non consentito per essere mera richiesta di riconsiderazione dei fatti e aspecifico; il secondo motivo è stato rigettato sul piano sostanziale, affermando che la richiesta violenta di restituzione di presunti proventi di reato integra il reato di estorsione (art. 629) e non l'esercizio arbitrario di un diritto (art. 393); i motivi relativi alla lieve entità e alla mancata qualificazione del metodo mafioso sono stati ritenuti aspecifici o infondati: la Corte ha valutato la condotta come non estemporanea, collegata ad accordo tra i partecipanti e con elementi che giustificano l'aggravante del metodo mafioso (riferimenti espliciti, minacce e presunte affiliazioni). L'ultima doglianza sulle attenuanti è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, essendo al ricorrente state riconosciute attenuanti in primo grado nella massima estensione. A seguito del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))

    La Corte ricorda il limite del sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti né compiere una rivalutazione globale delle prove; i motivi che chiedono tale riconsiderazione sono inammissibili o aspecifici.

  • art. 629 c.p.

    La condotta consistente nel chiedere con violenza o minaccia la restituzione del profitto di una presunta truffa integra il reato di estorsione; è irrilevante l'assenza di accertamento giudiziale della responsabilità del presunto autore della truffa.

  • art. 393 c.p.

    L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede la convinzione non meramente arbitraria di agire per un diritto proprio; la semplice convinzione o mandato generico non giustifica la sostituzione alla pubblica autorità e quindi non configura l'ipotesi di cui all'art. 393 quando si usino violenza o minacce per ottenere restituzioni.

  • art. 56 c.p.

    Riferimento alla disciplina del concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto sussistente il concorso tra Centineo e Bitonti sulla base degli elementi probatori ritenuti validi dal giudice di merito.

  • art. 311 c.p.

    La causa di non punibilità per lieve entità non è applicabile quando la condotta sia non estemporanea, l'entità della pretesa sia rilevante e sussistano elementi che ne aggravano la gravità (aliud non vanificano la sentenza costituzionale citata).

  • art. 7 legge n. 203/1991

    La Corte ha ritenuto integrata l'aggravante del metodo mafioso sulla base di richiami espliciti a consorterie mafiose, presunte affiliazioni e minacce e ne ha esteso l'effetto anche ai correi per la natura oggettiva dell'aggravante.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado nella massima estensione; la doglianza sul punto è stata ritenuta priva di interesse.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali secondo le previsioni di legge.

Massime di principio

  • La Cassazione svolge un sindacato di legittimità e non può riesaminare i fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili o aspecifici; in ricorso bisogna indicare specifici vizi giuridici nella motivazione del giudice di merito.
  • La richiesta con violenza o minaccia della restituzione di presunti proventi di reato, in assenza di un titolo giuridico o di un accertamento, è configurabile come estorsione (art. 629) e non come esercizio arbitrario di un diritto (art. 393).
  • Per qualificare una condotta come "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" occorre che l'agente abbia una convinzione non meramente arbitraria di un proprio diritto: mera convinzione o mandato informale non bastano a escludere la rilevanza penale, se sono impiegati mezzi violenti o intimidatori.
  • L'eventuale applicazione della causa di non punibilità per lieve entità (art. 311 c.p.) va valutata in relazione alla durata, alla modalità, all'entità della pretesa e alla gravità complessiva della condotta; non è sufficiente evocare la modesta offesa personale o il ridotto importo se sussistono elementi aggravanti o di persistenza.
  • La qualificazione dell'aggravante del "metodo mafioso" può fondarsi su richiami espliciti a consorterie, minacce e contesti di intimidazione anche se il territorio non è notoriamente mafioso; l'aggravante è di natura oggettiva e può estendersi ai correi quando le condizioni fattuali lo giustificano.
  • Per ottenere successo in cassazione occorre articolare censure precise contro la motivazione impugnata (indicando dove sia manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di norme); semplici richieste di riconsiderazione dei fatti sono insufficienti.
  • La mancanza di interesse a censurare taluni profili (per esempio perché già favorevoli al ricorrente in primo grado) rende inammissibile la relativa doglianza.

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