Cassazione Civile, Ordinanza n. 22539/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (socio ed erede)
La controversia
La lite origina dalla domanda di un socio di s.n.c., poi deceduto, volta a ottenere la liquidazione della propria quota a seguito di recesso ritenuto legittimo per giusta causa. In primo grado il Tribunale accolse la domanda e condannò il socio convenuto, quale rappresentante della società, al pagamento della somma liquidata. In appello, invece, la decisione fu riformata: la Corte territoriale ritenne che la domanda di liquidazione della quota dovesse essere proposta nei confronti della società, soggetto passivamente legittimato, e non del solo socio; escluse che il contraddittorio fosse stato validamente instaurato nei confronti della società e revocò la condanna. Gli eredi del socio defunto ricorrevano per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio e sull’eccezione di carenza di titolarità/legittimazione passiva, sostenendo che la contestazione fosse tardiva e che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto necessario evocare la società; 2) violazione del giudicato interno, assumendo che il rigetto dell’istanza di integrazione del contraddittorio in primo grado avesse formato giudicato sulla regolare instaurazione del contraddittorio; 3) nullità per omesso esame e violazione del giudicato esterno, invocando un diverso giudizio revocatorio tra le parti come preclusivo sulla questione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, secondo il consolidato orientamento, la domanda di liquidazione della quota di una società di persone va proposta nei confronti della società, unica legittimata passiva, e che il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione passiva sulla base degli atti; ha inoltre chiarito che, anche a voler ricondurre la doglianza alla titolarità del rapporto, la contestazione del convenuto è configurabile come mera difesa e può essere svolta anche in appello. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché l’ordinanza che aveva respinto l’integrazione del contraddittorio non aveva valore di giudicato e, comunque, la questione era stata riesaminata nella sentenza definitiva di primo grado. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché il giudicato esterno invocato non era decisivo per la corretta vocatio in ius nel presente giudizio, sia per difetto di autosufficienza del ricorso, sia perché fondato su una sentenza resa tra parti diverse. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato per lo scioglimento anticipato della società per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, domanda inizialmente proposta dal socio.
richiamato come base della domanda di liquidazione della quota del socio receduto o defunto; la Corte ribadisce che l’obbligazione grava sulla società e che questa è il soggetto passivamente legittimato.
richiamato dalla Corte d’appello per affermare che il pagamento della liquidazione della quota spetta alla società.
richiamato dalle Sezioni Unite e dalla Corte come norma che individua la società quale soggetto passivamente legittimato nelle obbligazioni sociali.
art. 111, comma 6, Cost.
invocato nel primo motivo per vizio motivazionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato nel primo motivo per asserito vizio di motivazione della sentenza impugnata.
invocato nel primo motivo in relazione alle eccezioni del convenuto e alla loro tempestività.
invocato nel primo motivo in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
invocato nel secondo e terzo motivo per dedotta violazione del giudicato interno.
invocato nel terzo motivo per dedotta formazione di giudicato esterno.
richiamato per affermare l’onere di autosufficienza e trascrizione integrale della sentenza invocata come giudicato esterno.
richiamato per l’intervento nel giudizio di appello della società interessata alla riforma della sentenza.
Massime di principio
- Nella domanda di liquidazione della quota di una società di persone, il soggetto passivamente legittimato è la società, non gli altri soci; l’eventuale evocazione dei soci può essere sufficiente solo se, dall’interpretazione della domanda e dagli atti, risulti che l’azione è stata effettivamente proposta contro la società.
- Il giudice deve verificare d’ufficio la regolare instaurazione del contraddittorio e la legittimazione passiva sulla base degli atti di causa; tale controllo non è precluso dalla mancata contestazione immediata del convenuto quando il vizio emerga dagli atti stessi.
- La contestazione della titolarità del rapporto dedotto in giudizio ha natura di mera difesa e può essere svolta anche in appello; la titolarità della posizione soggettiva, tuttavia, resta elemento costitutivo della domanda che l’attore deve allegare e provare.
- Un provvedimento istruttorio che respinge l’istanza di integrazione del contraddittorio non forma di regola giudicato interno sulla questione, se la stessa viene poi riesaminata e decisa con la sentenza definitiva.
- Il giudicato esterno, per essere utilmente invocato in cassazione, deve essere specificamente dedotto e riprodotto nel ricorso con autosufficienza, indicando anche quando e come sia stato prodotto nei gradi di merito; inoltre, non può essere fondato su una sentenza resa tra parti diverse e non incide automaticamente sulla vocatio in ius di un diverso giudizio.
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