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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06809/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia originava dal rigetto, in primo grado e poi in appello, della domanda proposta dagli eredi di un lavoratore volta a far accertare il diritto del dante causa al beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992 per periodi di lavoro svolti in esposizione ad amianto. La Corte d'appello aveva confermato la prescrizione del diritto e, in ogni caso, ritenuto operante la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, riferita all'intero diritto alla rivalutazione e non ai soli ratei di pensione. Con il ricorso per cassazione gli eredi deducevano: 1) violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. e omesso esame di documenti, sostenendo che una lettera inviata nel 2005 all'INAIL avrebbe interrotto la prescrizione; 2) violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, perché la decadenza avrebbe dovuto riguardare solo i singoli ratei e non il diritto sostanziale alla rivalutazione; 3) e ulteriori censure sulla spettanza concreta del beneficio e sul mancato accertamento dell'esposizione all'amianto, ritenute assorbite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la richiesta rivolta all'INAIL non era idonea a interrompere la prescrizione nei confronti dell'INPS, unico ente legittimato passivo al riconoscimento del beneficio e destinatario dell'atto interruttivo. Ha respinto il secondo motivo confermando che la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto e colpisce il diritto alla rivalutazione nel suo complesso, non soltanto i ratei pensionistici. I motivi ulteriori sono stati dichiarati assorbiti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'INPS; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    L'interruzione della prescrizione richiede un'intimazione o richiesta scritta rivolta al debitore o a un suo rappresentante; non basta un atto meramente conoscibile o indirizzato a un ente diverso dal debitore obbligato.

  • art. 2945 c.c.

    La censura era prospettata come effetto dell'asserita interruzione della prescrizione; la Corte l'ha ritenuta infondata perché mancava un valido atto interruttivo nei confronti del soggetto obbligato.

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47

    La decadenza dall'azione giudiziaria si applica anche alle domande relative al riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, sia per pensionati sia per non pensionati, poiché rientrano nelle controversie in materia di trattamenti pensionistici e nella determinazione della misura della pensione.

  • D.L. n. 384 del 1992, art. 4

    Norma di sostituzione del testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 richiamata per affermare l'estensione della decadenza alle controversie sul beneficio contributivo.

  • L. n. 438 del 1992

    Legge di conversione del D.L. n. 384 del 1992, richiamata nel delineare il testo applicabile dell'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970.

  • L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8

    Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è un istituto dotato di autonomia propria, strumentale al pensionamento o all'incremento della pensione, ma distinto dal diritto al trattamento pensionistico in senso stretto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo ai benefici previdenziali per esposizione ad amianto, l'INPS è il soggetto passivamente legittimato al riconoscimento del beneficio; un'istanza indirizzata all'INAIL, funzionale solo all'accertamento tecnico dell'esposizione, non interrompe la prescrizione nei confronti dell'ente previdenziale.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione è necessario un atto portato a conoscenza del debitore o del suo rappresentante e idoneo a costituirlo in mora; non è sufficiente un atto indirizzato a un soggetto diverso dal debitore obbligato.
  • La decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 si estende anche alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, perché tali domande incidono sulla maturazione o sulla misura del trattamento pensionistico.
  • La domanda giudiziale volta ad accertare la rivalutazione contributiva per amianto non mira semplicemente al ricalcolo dei ratei di pensione, ma all'accertamento di un autonomo beneficio previdenziale che opera sulla contribuzione; di conseguenza, la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione nel suo complesso e non solo le differenze dei ratei già maturati.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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