Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18944/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di somme versate a titolo di accise/addizionali sulle accise per energia elettrica e gas naturale. La società contribuente aveva chiesto il rimborso di un saldo a credito della dichiarazione di consumo e di due acconti versati nell'anno precedente; l'Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo decorso il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995. La CTP aveva accolto la domanda e la CTR aveva confermato, escludendo la tardività dell'istanza. In cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che la decadenza dovesse decorrere da ciascun singolo versamento indebito, poiché le addizionali erano sin dall'origine non dovute e quindi il relativo credito era immediatamente esigibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che le addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica erano, nel caso concreto, non dovute ab origine per contrasto con il diritto unionale e che, trattandosi di pagamento indebito, il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre dal singolo versamento non dovuto. Ha escluso l'applicabilità del diverso orientamento sul credito da saldo annuale maturato nell'ambito di un rapporto tributario fisiologicamente destinato a proseguire, poiché qui il rapporto risultava viziato fin dall'origine. La Corte ha quindi accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995

    termine di decadenza biennale

    il termine per il rimborso decorre dal singolo versamento quando la somma era sin dall'origine non dovuta e integra un indebito tributario immediatamente azionabile

  • art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988

    la disposizione addizionale sulle accise sull'energia elettrica va disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione, in quanto priva di finalità specifiche diverse dal mero gettito

  • art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE

    consente imposizioni indirette aggiuntive solo se rispondenti a finalità specifiche e rispettose delle regole unionali in materia di accise/IVA; altrimenti le imposte addizionali sono incompatibili

  • art. 14, n. 1, lett. a), direttiva 2003/96/CE

    richiamato per affermare il regime di esenzione dell'energia/gas nel caso concreto e la conseguente non debenza originaria del tributo

  • art. 56, comma 1, d.lgs. n. 504/1995

    Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto

    il meccanismo di compensazione interna opera nel rapporto tributario fisiologico, ma non impedisce la richiesta di rimborso quando la pretesa fiscale sia indebita fin dall'origine

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura è stata prospettata come violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 4, comma 10, d.l. n. 16/2012, conv. in L. n. 44/2012

    viene richiamato per l'abrogazione delle addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica

Massime di principio

  • Quando un tributo o un'addizionale è sin dall'origine non dovuto perché incompatibile con il diritto unionale, il credito restitutorio nasce immediatamente con il singolo versamento indebito e il termine di decadenza per il rimborso decorre da quel momento.
  • Il meccanismo di compensazione tra acconti e saldo previsto dalla disciplina delle accise opera solo entro un rapporto tributario fisiologicamente valido; non può trasformare in credito annuale differito una pretesa fiscale nulla o indebitamente pretesa fin dall'origine.
  • Le imposte indirette addizionali sul consumo di energia elettrica sono compatibili con la direttiva 2008/118/CE solo se perseguono una finalità specifica, distinta dal mero finanziamento del bilancio pubblico, e se il gettito è vincolato in modo diretto a tale finalità.
  • Il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione sulla base dell'interpretazione resa dalla Corte di giustizia.
  • In tema di rimborso di accise indebitamente versate, la qualificazione del rapporto come indebito originario prevale sulla logica del saldo annuale e impedisce di differire la decorrenza della decadenza fino alla chiusura del periodo d'imposta.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezzaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.