Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31956/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non_determinabile)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna dell'imputato a due mesi di arresto per la violazione di un provvedimento emesso dal Questore di Lucca. In fatto, l'imputato era stato fermato a Lucca durante un controllo di polizia, nonostante fosse destinatario di una misura/ordine questorile del 24 ottobre 2018. Il ricorso, per come sintetizzato dall'ordinanza, riproduceva censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della decisione impugnata. La difesa aveva inoltre sollecitato il riconoscimento delle attenuanti generiche, non concesse in ragione del disvalore della condotta e dei numerosi precedenti penali dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano meramente riproduttive di questioni già vagliate e non contenevano una critica specifica alle ragioni della sentenza di appello. Ha inoltre ritenuto corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata dal disvalore della condotta e dai precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 276, comma 3, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a registrare la violazione del provvedimento del Questore.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mera reiterazione di doglianze già esaminate non integra una critica idonea a fondare il sindacato di legittimità, che richiede una confutazione puntuale delle ragioni decisorie.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sul disvalore concreto della condotta e sui precedenti penali dell'imputato, quando tali elementi escludano la presenza di circostanze meritevoli di una riduzione della pena.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.