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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25976/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per i semestri maturati dal 07/02/2015 al 22/04/2015, dal 24/04/2016 al 07/02/2017 e dal 07/02/2019 all'08/02/2019. Il reclamante contestava il rigetto sostenendo vizi di motivazione: il Tribunale avrebbe fatto riferimento a sanzioni disciplinari senza approfondire la natura e l'entità delle infrazioni e senza spiegare perché tali comportamenti rendessero negativa la partecipazione all'opera di rieducazione. Sciacca inoltre deduceva che alcuni procedimenti disciplinari (anni 2017-2018) sarebbero stati annullati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione del magistrato di merito che ha dato rilievo alla reiterazione di illeciti disciplinari e alla mancata prova, da parte del ricorrente, dell'annullamento dei procedimenti disciplinari indicati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la liberazione anticipata premia la prova della partecipazione all'opera di rieducazione, che richiede adesione attiva a regole e interventi trattamentali. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54

    La liberazione anticipata è subordinata alla prova della partecipazione all'opera di rieducazione; la valutazione della meritevolezza spetta al giudice di merito e richiede adesione attiva alle regole carcerarie e agli interventi trattamentali, non la sola buona condotta carceraria

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00

  • Corte Costituzionale, pronunce richiamate (C. Cost. n. 352 del 1991; C. Cost. n. 276 del 1990)

    Richiamano il criterio che l'oggetto della valutazione per i benefici penitenziari è la partecipazione all'opera di rieducazione; per misure più incisive extramurarie è richiesta una prova più solida del ravvedimento

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Criteri richiamati in relazione all'esenzione o meno dall'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistenti le condizioni per esenzione nel caso concreto

Massime di principio

  • La concessione della liberazione anticipata si basa sulla prova della partecipazione attiva all'opera di rieducazione; la mera assenza di comportamenti criminali non basta
  • La reiterazione di sanzioni disciplinari rileva fortemente contro la meritevolezza: più infrazioni e la loro concentrazione nel periodo richiesto possono giustificare il diniego
  • Spetta al detenuto dimostrare l'annullamento o l'inesistenza di sanzioni disciplinari che siano state poste a fondamento del diniego; affermazioni generiche non sono sufficienti
  • Il giudice di merito ha ampia valutazione sulla prova di partecipazione al trattamento e tale valutazione è sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici rilevanti, non per semplice dissenso
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, è probabile la condanna alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Se alcune sanzioni risultano annullate, il rilievo di tale circostanza dipende dalla prova fornita e dall'effetto di tali annullamenti sul concreto periodo valutato per la liberazione anticipata

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