Cassazione Penale, Ordinanza n. 24077/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di sei mesi di arresto per la violazione dell'art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che l'imputato non avrebbe potuto adempiere al pagamento della cauzione a causa di una documentata condizione di grave disagio economico; da ciò si faceva discendere la richiesta di assoluzione o, in subordine, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano meramente reiterativi di quelli già proposti in appello e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il giudice di merito aveva già escluso sia la prova dell'indigenza dedotta tramite dichiarazione ISEE, sia la configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando la pericolosità sociale dell'imputato e la non bagatellarità della condotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011
norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
il motivo di ricorso per cassazione deve censurare uno dei vizi della motivazione e non può limitarsi a riproporre le doglianze già esaminate in appello
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato solo come causa di esclusione della punibilità invocata dalla difesa e negata per la non particolare tenuità del fatto
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata quale fondamento del criterio di condanna alla Cassa delle ammende in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è aspecifico e inammissibile quando non si confronta con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata e si limita a reiterare censure già disattese dal giudice di merito.
- La riproposizione pedissequa delle doglianze formulate in appello, senza indicare specifici errori logici o giuridici della sentenza impugnata, esula dalla struttura del ricorso per cassazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi la non bagatellarità della condotta e la pericolosità sociale dell'imputato, purché la motivazione sia specificamente confrontata con le deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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