Cassazione Civile, Ordinanza n. 32743/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una pretesa iscritta a ruolo e successivamente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva respinto l’appello e lo aveva anche condannato per lite temeraria e alle spese. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo che il debito rientrava nell’annullamento automatico previsto dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, perché di importo residuo inferiore a 1.000 euro e riferito a un carico affidato all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2010. La doglianza sostanziale era quindi superata per effetto della definizione agevolata ex lege della lite; la sentenza impugnata, tuttavia, conteneva anche la condanna per lite temeraria e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile l’annullamento automatico del debito previsto dalla normativa sopravvenuta, poiché il carico era inferiore a 1.000 euro ed era stato affidato nel 2002, dunque entro il termine richiesto dalla legge. Ha affermato che la disposizione opera ipso iure al ricorrere dei presupposti, anche per i tributi locali, e che nei giudizi pendenti determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di un previo sgravio formale, perché quest’ultimo ha natura meramente dichiarativa e tecnica. Di conseguenza ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, anche nella parte relativa alla condanna per lite temeraria, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo la norma di natura eccezionale applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, D.L. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2018
I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ... sono automaticamente annullati
La Corte lo interpreta come annullamento automatico ope legis dei debiti tributari inferiori a 1.000 euro, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti, senza necessità di sgravio formale.
art. 4, commi 3 e 4, D.L. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2018
La disposizione è richiamata per affermare che l’agevolazione si applica anche ai tributi locali.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica perché misura eccezionale, di natura lato sensu sanzionatoria, non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È la norma che ha inserito il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L’annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro opera di diritto, al ricorrere dei presupposti oggettivi e temporali previsti dalla legge, e produce nei giudizi pendenti la cessazione della materia del contendere.
- Nei rapporti tra agente della riscossione ed ente impositore, lo sgravio è un atto dovuto e meramente dichiarativo: la sua mancata adozione non impedisce l’effetto estintivo previsto dalla legge.
- La definizione legale della controversia impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con compensazione delle spese quando la lite viene travolta da una sopravvenienza normativa che elimina l’interesse alla decisione.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge, trattandosi di misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria.
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