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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30269/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a tributi erariali per l'anno 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva poi respinto l'appello dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 140 e 145 c.p.c., sostenendo che l'avviso di accertamento presupposto dell'iscrizione ipotecaria fosse stato ritualmente notificato presso la residenza anagrafica del contribuente a Latina, via Frescobaldi n. 1, dove il messo avrebbe trovato il destinatario sconosciuto, procedendo quindi alla notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), mediante affissione all'albo pretorio e CAD; con il secondo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 156 e 160 c.p.c., sostenendo che, comunque, la notifica doveva considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, in ragione dell'invio della comunicazione di avvenuto deposito e della conseguente conoscibilità dell'atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha confermato la decisione di merito osservando che, per poter legittimamente ricorrere alla notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, è necessario che il notificatore svolga ricerche idonee a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune del domicilio fiscale; nel caso concreto tali ricerche non risultavano effettuate, poiché la CAD era stata inviata allo stesso indirizzo presso il quale il contribuente era stato ricercato, sicché poteva trattarsi solo di un mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la notifica invalida fosse sanata, rilevando che la conoscenza dell'atto non era stata effettiva ma solo virtuale tramite compiuta giacenza della raccomandata contenente la CAD, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa e decadenza del contribuente dalla possibilità di impugnare l'atto di accertamento. Il ricorso è stato pertanto rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    La notificazione degli atti impositivi ex lett. e) è ammissibile solo dopo aver svolto ricerche idonee a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune del domicilio fiscale; non basta un mero riscontro negativo presso l'indirizzo indicato se non siano state accertate l'assenza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina alternativa rispetto alla notificazione speciale tributaria; la Corte ribadisce che non può essere bypassato senza il previo accertamento dell'irreperibilità assoluta.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente in tema di notificazione, senza un'autonoma elaborazione ulteriore nel dispositivo motivazionale.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo solo se il vizio non ha pregiudicato il diritto di difesa del destinatario.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai vizi della notificazione; la Corte ne afferma la non decisività ai fini della sanatoria quando la conoscenza dell'atto sia meramente virtuale e non effettiva.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, invocata per entrambi i motivi.

Massime di principio

  • Prima di procedere alla notificazione degli atti impositivi secondo la disciplina speciale dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, l'ufficiale notificatore deve compiere verifiche concrete e serie sull'irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune del domicilio fiscale; in mancanza, la notifica è invalida.
  • L'irreperibilità assoluta non coincide con il semplice mancato reperimento del destinatario presso un indirizzo: occorre accertare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune, altrimenti la notifica va eseguita con le forme ordinarie o comunque secondo la disciplina compatibile con il diverso assetto fattuale.
  • La nullità o invalidità della notificazione è sanabile per raggiungimento dello scopo solo se l'atto ha comunque consentito una conoscenza effettiva idonea a preservare il diritto di difesa; la mera conoscenza virtuale derivante da compiuta giacenza o da formalità equipollenti non è sufficiente quando il contribuente resti concretamente pregiudicato nella possibilità di impugnare.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può ottenere accoglimento se la motivazione di merito ha correttamente applicato la disciplina speciale della notifica tributaria e ha escluso la sanatoria in presenza di una conoscenza solo apparente dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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