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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35808/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Papalia ha impugnato il rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza di Bologna (ordinanza 26/10/2023), delle istanze di semilibertà e di liberazione condizionale. Il Tribunale aveva ritenuto ammissibili le richieste ma le aveva respinte ritenendo che permanga pericolosità per il possibile 'ripristino' di legami con la criminalità organizzata (in particolare per colloqui con familiari ancora attivi, come il genero Trimboli Domenico), per il ruolo di vertice esercitato in passato, per la mancata ammissione di responsabilità, per l'assenza di permessi premio e per un progetto esterno non sufficientemente definito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza limitatamente al diniego della semilibertà e ha rinviato per nuovo giudizio su quel punto al Tribunale di sorveglianza. Ha invece confermato il diniego della liberazione condizionale, ritenendo congrue e non censurabili le argomentazioni del Tribunale in relazione al diverso parametro richiesto (il "sicuro ravvedimento") e alla non completezza delle iniziative risarcitorie e del percorso risocializzante.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen.

    Il 4-bis è stato considerato norma introdotta successivamente ai fatti di omicidio commessi da Papalia e dunque inapplicabile a questi fatti; la Corte precisa che la nozione di "pericolo di ripristino" derivante dal contesto dei reati ostativi può essere utilizzata anche ai fini dell'art.50 comma 4 ord. pen. solo se sorretta da dati probatori oggettivi e pregnanti.

  • art. 50 comma 4 ord. pen.

    Parametro rilevante per la semilibertà: la Corte ricorda che la valutazione della compatibilità del detenuto con un graduale reinserimento deve fondarsi su elementi concreti e individualizzati relativi ai risultati del trattamento.

  • art. 176 cod. pen.

    Richiesto per la liberazione condizionale: la mancata ammissione delle responsabilità non è, di per sé, indice decisivo di mancato ravvedimento; è necessaria l'adesione convinta al trattamento rieducativo e risultati positivi.

  • decreto-legge n.152 del 13 maggio 1991 e decreto-legge n.396 del giugno 1992

    Norme storiche indicate come fonte dell'introduzione del regime ostativo (art.4-bis) successivo ai fatti di omicidio oggetto del procedimento.

  • Corte Cost. n.32 del 2020

    Richiamata per il principio che l'art.4-bis è disciplina con effetti sostanziali, rilevante nella valutazione della sua applicabilità retroattiva.

  • Corte Cost. n.253 del 2019

    Richiamata in relazione all'eliminazione della presunzione legale di pericolosità e alla genesi della nozione di "pericolo di ripristino"; utilizzata per chiarire limiti interpretativi delle categorie concettuali usate dal Tribunale.

  • d.l. n.162 del 2022

    Rilevante per l'attuale formulazione dell'art.4-bis e per l'inquadramento delle modifiche normative più recenti citate dalla Corte.

Massime di principio

  • La valutazione per l'ammissione alla semilibertà richiede due indagini distinte e motivate: i risultati del trattamento individuale e l'esistenza di condizioni oggettive che garantiscano un graduale reinserimento sociale.
  • La nozione di "pericolo di ripristino" dei legami con la criminalità organizzata può essere presa in considerazione anche fuori dal regime ostativo, ma solo se supportata da dati probatori oggettivi e pregnanti; non sono ammesse valutazioni basate su mere presunzioni o astrattezza.
  • La mancata ammissione di responsabilità non è automaticamente ostativa alla semilibertà o alla liberazione condizionale; rileva piuttosto l'adesione al percorso rieducativo e i risultati concreti del trattamento.
  • Il diniego della liberazione condizionale è giudicato con un parametro più rigoroso (sicuro ravvedimento) rispetto alla semilibertà; la sua conferma può essere giustificata da insufficienza delle iniziative risarcitorie o dalla necessità di progressività delle esperienze risocializzanti.
  • Il giudice deve motivare in modo specifico e individualizzato le ragioni per cui rapporti familiari o colloqui vengano ritenuti indicatori di pericolosità, spiegando il contenuto probatorio di tali elementi e non limitandosi a enunciazioni generiche.
  • Problemi logistici o variabilità di un progetto esterno (es. disponibilità iniziale di accoglienza poi mutata) richiedono approfondimento istruttorio e non possono essere automaticamente imputati al richiedente.

Testo integrale

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