Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29194/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio per il risarcimento dei danni da incidente stradale, nel quale, dopo l’interruzione del processo per la liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore, il giudizio fu dichiarato estinto per non regolare riassunzione. La parte poi ricorrente convenne quindi in giudizio i difensori che l’avevano assistita in quel processo, imputando loro di non aver correttamente riassunto la causa e di avere così causato l’estinzione del giudizio e la conseguente prescrizione del diritto al risarcimento; fu evocato anche un secondo professionista per un diverso episodio di omessa riassunzione. In appello, però, la decisione di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità degli avvocati fu riformata, perché la Corte territoriale ritenne che: il deposito del ricorso in riassunzione era stato tempestivo; l’errore riguardava solo la notifica ad una delle parti e non ai litisconsorti necessari; la giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite aveva chiarito che il termine per la notifica del decreto non è perentorio ma ordinatorio, con applicazione dell’art. 291 c.p.c.; quindi non vi era un errore professionale palese e, comunque, non risultava provato il necessario supporto documentale del decreto di fissazione dell’udienza. La ricorrente in cassazione deduceva due motivi: violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe riesaminato la sentenza irrevocabile di estinzione del precedente processo; e violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c. per ultrapetizione e lesione del contraddittorio, assumendo che la Corte avesse deciso sulla correttezza della declaratoria di estinzione senza che tale questione fosse stata devoluta con gli appelli.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello, infatti, non aveva messo in discussione il giudicato formatosi sulla sentenza di estinzione del precedente processo, ma aveva dovuto ricostruire quella vicenda solo per valutare, in chiave controfattuale, se gli avvocati avessero commesso un errore professionale. Il ricorso in riassunzione era stato tempestivamente depositato e la successiva notifica viziata non integrava, alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite richiamato, una negligenza professionale tale da fondare responsabilità. Per questo i motivi sono stati ritenuti inconferenti e il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’intangibilità del giudicato; la Corte chiarisce che il giudicato sulla sentenza di estinzione non impediva al giudice della responsabilità professionale di ricostruire i fatti del precedente processo ai fini dell’accertamento della colpa dell’avvocato

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la decisione d’appello si è limitata a valutare la responsabilità professionale nei limiti della domanda

  • art. 101 c.p.c.

    invocato per dedurre violazione del contraddittorio; la Corte esclude la censura perché la questione affrontata era interna al thema decidendum della responsabilità professionale

  • art. 305 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla riassunzione del processo interrotto; la Corte ribadisce, in linea con le Sezioni Unite, che il termine perentorio riguarda il deposito del ricorso in riassunzione, non la notifica del decreto

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato per affermare che il vizio della notifica del ricorso in riassunzione comporta rinnovo della notifica e non necessariamente estinzione del processo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base del primo motivo di ricorso per cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a base del secondo motivo di ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    utilizzato per la liquidazione delle spese di cassazione

Massime di principio

  • Nella responsabilità professionale dell’avvocato, la colpa va valutata ex ante, con giudizio prognostico sulla utilità dell’iniziativa omessa o compiuta, senza pretendere che il difensore garantisca il risultato favorevole.
  • Il nesso causale tra condotta del difensore e danno va accertato secondo il criterio del più probabile che non, distinguendo tra omissioni che evitavano direttamente un danno e omissioni che avrebbero soltanto procurato un vantaggio processuale o patrimoniale.
  • Nel giudizio promosso contro l’avvocato, il giudice può ricostruire l’iter del processo presupposto, anche se la relativa decisione è passata in giudicato, quando tale ricostruzione è necessaria a verificare se vi sia stata o meno colpa professionale: ciò non equivale a violare il giudicato.
  • La semplice esistenza di un contrasto giurisprudenziale, poi risolto in senso favorevole alla tesi del professionista, può escludere la configurabilità di un errore professionale palese se l’attività svolta era conforme a un orientamento allora sostenibile.
  • In tema di riassunzione del processo interrotto, il tempestivo deposito del ricorso è il fatto decisivo ai fini del rispetto del termine; eventuali vizi della notifica successiva possono essere rimediati secondo l’art. 291 c.p.c. e non implicano automaticamente l’estinzione.
  • In cassazione non sono scrutinabili censure che non colpiscano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: i motivi devono aggredire le effettive ragioni poste a base del decisum, altrimenti il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.