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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25776/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria ha variato il classamento di un immobile adibito a residenza assistita, di proprietà di una fondazione qualificata come ONLUS, passando dalla categoria proposta in DOCFA e ritenuta dalla contribuente (B/1, immobili destinati a servizi collettivi / strutture assistenziali senza fine di lucro) alla categoria D/4 (case di cura e ospedali con fine di lucro). La CTR aveva annullato l'atto ritenendo decisive la precedente accettazione del DOCFA, l'assenza di modifiche strutturali e la natura non lucrativa del soggetto proprietario. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., del r.d.l. n. 652 del 1939 e del regolamento catastale n. 1142 del 1949, sostenendo che ai fini della rendita e del classamento contano solo le caratteristiche oggettive dell'immobile e le attività concretamente e potenzialmente esercitabili, non la natura soggettiva del proprietario né la sua qualifica di ONLUS. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui il classamento catastale è atto riferito al bene in senso reale, fondato sulle caratteristiche oggettive e sulla destinazione funzionale/produttiva dell'immobile, da valutarsi in termini di potenzialità di utilizzo e non di concreto uso, senza rilievo della qualità pubblica o privata del proprietario o delle sue finalità sociali. Ha quindi affermato che, nel caso concreto, era irrilevante la qualifica di ONLUS della proprietaria e rilevava invece l'idoneità strutturale e funzionale dell'immobile allo svolgimento di attività assistenziale e sociosanitaria, giustificando il classamento in D/4. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della contribuente. Le spese sono state compensate per la recente formazione dell'orientamento di legittimità seguito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare errori di diritto nel giudizio di classamento catastale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma ritenuto non dirimente rispetto alla questione del classamento fondato su elementi oggettivi dell'immobile.

  • r.d.l. n. 652 del 1939

    base normativa della formazione del catasto edilizio urbano e del criterio di classamento fondato sulle caratteristiche dell'unità immobiliare.

  • L. n. 1249 del 1939

    norma di conversione del r.d.l. n. 652 del 1939, richiamata nel quadro normativo catastale.

  • D.P.R. n. 1142 del 1949

    regolamento attuativo del catasto urbano, richiamato per definire categorie, classi e immobili a destinazione speciale o particolare.

  • art. 8 D.P.R. n. 1142 del 1949

    unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati ... costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni

    la Corte lo usa per ribadire che il classamento delle unità speciali dipende dalla destinazione oggettiva e dalla struttura del bene, non dalla soggettività del titolare.

  • art. 28 L. 8 giugno 1936, n. 1231

    richiamato in relazione ai fabbricati aventi destinazione speciale ai fini catastali.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale l'elemento decisivo è la natura oggettiva dell'immobile, valutata secondo caratteristiche strutturali, destinazione funzionale e potenzialità di utilizzo, non la qualità soggettiva del proprietario.
  • La qualifica del titolare come ente pubblico, privato o non lucrativo non è di per sé rilevante ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, salvo che incida in modo oggettivo sulle caratteristiche e sulla destinazione del bene.
  • Il fine di lucro può rilevare come criterio classificatorio solo se desumibile oggettivamente dalle caratteristiche dell'immobile e dalla sua destinazione strutturale, non dal concreto uso storico o dalla natura del soggetto che lo gestisce.
  • Nel giudizio di legittimità sul classamento catastale, quando la controversia è di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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