Cassazione Penale, Ordinanza n. 10726/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva escluso il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze definitive relative a due rapine commesse a distanza di quasi tre mesi. Il ricorrente lamentava, in sostanza, un difetto di motivazione e sosteneva che tra i fatti vi fosse un medesimo disegno criminoso. La Corte rileva però che le censure mirano a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione, e che non è stato allegato alcun elemento concreto e specifico idoneo a dimostrare una preventiva programmazione unitaria dei reati, anteriore al primo fatto, né un elemento unificante ulteriore rispetto al comune fine di profitto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi perché in contrasto con la giurisprudenza consolidata sul reato continuato e, soprattutto, perché l'ordinanza impugnata aveva già motivato in modo puntuale e logico l'insussistenza del medesimo disegno criminoso tra due rapine distanziate nel tempo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione richiama implicitamente il requisito del medesimo disegno criminoso quale presupposto del reato continuato, richiedendo una preventiva programmazione unitaria dei reati, almeno nella loro linea essenziale.
In caso di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il reato continuato presuppone l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, desumibile da elementi concreti e specifici che evidenzino una programmazione unitaria precedente alla commissione del primo reato.
- La sola omogeneità dei reati, la contiguità cronologica tra gli addebiti o l'identità del fine di lucro/profitto non sono, da sole, sufficienti a dimostrare la continuazione, potendo invece essere indicatori di abitualità criminosa.
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di allegare fatti sintomatici concreti dell'unitarietà del progetto criminoso; in mancanza, la richiesta è infondata.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito dei fatti, né è sufficiente prospettare un generico vizio motivazionale quando la decisione impugnata risulti adeguatamente e logicamente argomentata.
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