Cassazione Penale, Sentenza n. 42165/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino del 27/10/2022 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Marius Enasel. Il ricorrente contestava l'accertamento della sua identità con Emilian Preci, sostenendo che la revoca fosse basata unicamente sulla coincidenza del Codice Unico Identificativo (C.U.I.) senza che fosse acquisito il cartellino dei rilievi dattiloscopici per verificare la corrispondenza delle impronte. Aggiungeva che le contestate condanne riguardavano reati diversi (la revoca riferita a furto mentre i precedenti dattiloscopici indicherebbero una segnalazione per truffa), deducendo così incertezza sull'identità della persona condannata con le sentenze citate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'identificazione mediante C.U.I. fosse valida e che tale identificazione fosse già stata accertata nelle sentenze divenute irrevocabili, senza essere stata mai contestata nei giudizi precedenti. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha prodotto elementi nuovi o specifici idonei a mettere in dubbio la validità dell'identificazione; perciò il gravame è aspecifico e manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La revoca della sospensione condizionale della pena può fondarsi sul fatto che il beneficio era stato originariamente concesso in violazione delle norme (qui l'art. 164 c.p.), e tale violazione è stata ritenuta come motivo per revocare il beneficio.
art. 349, comma 2, cod. proc. pen.
all'identificazione può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici, e antropometrici, nonché altri accertamenti e in tal caso la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo
La norma autorizza identificazioni mediante rilievi tecnici (dattiloscopici, fotografici, antropometrici) e prevede la comunicazione del cartellino fotodattiloscopico e del C.U.I.; da ciò la Corte desume che il C.U.I. rappresenta un metodo scientifico univoco di identificazione, dotato di affidabilità probatoria.
Fonte normativa che legittima l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrano ipotesi di esonero.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 29622 del 16/06/2022, Rv. 283380)
identificazione di un testimone eseguita esclusivamente mediante l'indicazione del codice in parola (C.U.I.)
La Cassazione ha già affermato la validità dell'identificazione tramite C.U.I., riconoscendo l'affidabilità degli accertamenti tecnici che ne sono all'origine; l'uso del C.U.I. può sostituire la menzione delle sole generalità quando gli accertamenti tecnici sono stati effettuati.
Massime di principio
- L'identificazione di una persona tramite C.U.I., se basata su accertamenti tecnici regolarmente eseguiti, è considerata dalla giurisprudenza un metodo affidabile e può essere sufficiente a fondare provvedimenti anche gravosi come la revoca di benefici penitenziari.
- Per contrastare efficacemente un provvedimento fondato sull'identificazione per C.U.I. il difensore deve proporre elementi concreti e nuovi che mettano in dubbio la validità degli accertamenti tecnici (es. discrepanze nelle impronte dattiloscopiche, errori formali nella produzione del cartellino, prova che il C.U.I. non si riferisce al medesimo soggetto), non limitandosi ad asserzioni generiche.
- Se la stessa identità è già stata accertata e non contestata nei giudizi che hanno prodotto sentenze irrevocabili, tale accertamento assume carattere fortemente probatorio e rende più difficile il riesame in sede di esecuzione o di cassazione, salvo prova contraria rilevante.
- Quando si contesta l'identità in dipendenza di differenti qualificazioni del fatto (es. furto vs truffa), è necessario dimostrare non solo la discrepanza formale ma anche che l'atto materiale di attribuzione della condanna non si riferisce alla stessa persona identificata dal C.U.I.
- Gli impugni inammissibili o manifestamente infondati possono comportare l'imposizione delle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende); pertanto valutare il rischio di soccombenza prima di proporre ricorsi temerari.
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