Cassazione Penale, Sentenza n. 16003/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di cassazione del 5/3/2024 deducendo l'estinzione del reato per prescrizione maturata il 12/2/2024. Sosteneva che i 64 giorni di sospensione ex lege previsti dal comma 3-bis dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n.18 non dovessero essere computati perché il termine ordinario per il deposito della sentenza di primo grado sarebbe scaduto il 27/2/2020, quindi prima dell'inizio della sospensione, mentre la sentenza era stata depositata il 12/5/2020; di conseguenza la sospensione non sarebbe applicabile e il reato sarebbe estinto per prescrizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: il termine di prescrizione previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen. per il reato contestato il 12/8/2016 è effettivamente il 12/2/2024, ma va incrementato di 60 giorni ai sensi dell'art. 159 cod. pen. per il rinvio disposto dal Tribunale di Verbania (dal 6/2/2019 al 5/7/2019) per legittimo impedimento del difensore. Ne consegue che la prescrizione è maturata il 12/4/2024, dunque dopo la sentenza di rigetto della Corte (5/3/2024). Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso straordinario alla Corte di cassazione; il ricorso è stato esaminato ai sensi di tale disposizione e dichiarato inammissibile.
d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 83, comma 3-bis)
La ricorrente invocava la sospensione ex lege di 64 giorni prevista per l'emergenza pandemica; la Corte ha però deciso la questione senza risolvere definitivamente la rilevanza di questa sospensione, ritenendo determinante l'aumento del termine per prescrizione per il rinvio disposto ai sensi dell'art. 159 cod. pen.
Stabilisce i termini di prescrizione; applicato per determinare il termine base di 7 anni e 6 mesi per il reato contestato (dal 12/8/2016).
Collegato all'art. 157 per il calcolo del termine di prescrizione applicabile al fatto storico dedotto.
Prevede l'aumento dei termini a seguito di rinvii disposti su istanza del difensore per legittimo impedimento; la Corte ha applicato questa norma incrementando il termine di prescrizione di 60 giorni per il rinvio del 6/2/2019 al 5/7/2019.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Richiamata per motivare l'applicazione dell'onere delle spese e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., atteso che non vi sono elementi per ritenere che la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di imporre una somma alla Cassa delle ammende a carico di chi propone un ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per fissare il versamento in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Nel calcolo della prescrizione va prima determinato il termine base previsto dagli artt. 157 e 161 c.p.; eventuali aumenti derivanti da rinvii (art. 159 c.p.) devono essere conteggiati e possono spostare la data di maturazione della prescrizione.
- I rinvii disposti su istanza del difensore per legittimo impedimento comportano l'aumento del termine di prescrizione per il periodo corrispondente; occorre verificare se il rinvio sia effettivamente imputabile a legittimo impedimento e sia stato disposto formalmente.
- Le sospensioni ex lege (ad es. per emergenza pandemica) possono incidere sul computo dei termini, ma la loro incidenza va valutata caso per caso in relazione alle date rilevanti; non sempre la loro applicazione è determinante se vi sono altre cause che modificano il termine (es. rinvii).
- Se al momento della decisione impugnata la prescrizione non era ancora maturata (tenuto conto di tutti gli incrementi applicabili), il ricorso è inammissibile.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'onere delle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; chi propone rimedi straordinari deve valutare attentamente la fondatezza e il calcolo dei termini processuali.
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