Cassazione Penale, Sentenza n. 23680/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione, in ruolo apicale, a un sodalizio dedito al narcotraffico e per più reati di acquisto e cessione di stupefacenti. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale per la ritenuta irrilevanza degli elementi allegati a superamento della "doppia presunzione" ex art. 275 c.3 c.p.p. (in particolare la stabile occupazione lavorativa, il presunto allontanamento dall'ambiente criminale e la distanza temporale dalle condotte), ha censurato la mancata applicazione corretta dell'art. 274 c.p.p. in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione e ha rilevato presunta incoerenza rispetto alla concessione di misura più mite a un altro coindagato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto operante e prevalente la "doppia presunzione" ex art. 275 c.3 c.p.p. rispetto all'art. 274 c.p.p., e ha condiviso la valutazione del Tribunale di Milano che, oltre a richiamare la presunzione, ha motivatamente valutato come insufficienti e recessivi gli elementi difensivi (lavoro, rapporti familiari, decorso del tempo) rispetto alle evidenze probatorie: intercettazioni, monitoraggio del veicolo con telecamera interna, quantitativi ingenti di droga e denaro, ruolo apicale nell'organizzazione, disponibilità di appartamenti intestati a prestanome per stoccaggio. Per ciò la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94 c.1 ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce la "doppia presunzione" di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati indicati: tale presunzione, essendo speciale, prevale sulla disciplina generale dell'art. 274 e si ritiene operante salvo prova contraria non desumibile dal mero decorso del tempo.
Norma generale sui presupposti della custodia cautelare (sussistenza di esigenze cautelari e adeguatezza della misura); nel caso di reati elencati nell'art. 275 comma 3 la sua portata è integrata/limitata dalla presunzione speciale prevista da quest'ultimo.
art. 94 c.1 ter disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Prevede comunicazioni/adempimenti da parte dell'ufficio che esegue la custodia in carcere: la pronuncia è stata trasmessa al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti.
Corte cost. n. 186/2000
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Citata in relazione al principio che non sempre sussistono ragioni di esonero dal pagamento delle spese o delle sanzioni processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022 (Ferri, Rv. 282766)
Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022
Conferma che, in materia cautelare, il semplice decorso del tempo è neutro e non basta a superare la presunzione di esigenze cautelari prevista dall'art. 275 senza elementi circostanziali che ne dimostrino l'attenuazione.
Massime di principio
- Quando i reati contestati rientrano nell'elenco dell'art. 275 c.3 c.p.p., opera una presunzione rafforzata di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, che prevale sulla disciplina generale dell'art. 274.
- Il mero decorso del tempo, la dichiarata stabilità lavorativa o rapporti familiari non bastano, da soli, a superare la presunzione: occorrono elementi concreti, non ambigui e verificabili che attestino una reale dissociazione dall'ambiente criminoso.
- Intercettazioni, monitoraggi (anche con telecamera) che dimostrano ruolo operativo, quantitativi ingenti di stupefacente, disponibilità di immobili per lo stoccaggio e ingenti somme di denaro costituiscono elementi fortemente probanti a sostegno della necessità della misura cautelare.
- La valutazione del giudice sulla congruità delle misure è in larga parte di merito: i motivi difensivi che sollevano un mero dissenso rispetto alla valutazione probatoria hanno scarse possibilità di successo in sede di reclamo o ricorso, salvo mostrare errori logici o giuridici chiari.
- La concessione di misura più lieve a un coindagato non invalida automaticamente la misura più afflittiva per un altro: è necessario dimostrare che il trattamento differente sia risultato di un errore motivazionale o giuridico.
- Per ottenere l'attenuazione della misura cautelare in casi di droga in grande quantità occorrono prove di reale cessazione dell'attività illecita e di assenza di ruolo operativo, non solo dichiarazioni o circostanze aneddotiche.
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