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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22967/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per erronea qualificazione giuridica del reato: la Corte d'Appello aveva ritenuto che il furto commesso negli uffici della Curia Metropolitana di Torino rientrasse nell'art. 624-bis cod. pen. (furto in privata dimora), mentre il ricorrente sosteneva che quegli uffici non costituiscono "privata dimora" e che la sentenza territoriale mancava di adeguata motivazione e di riscontri probatori (la qualificazione sarebbe basata su mere presunzioni, incluso il reperto di un televisore), senza descrivere le attività svolte nei locali

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato carenza e illogicità di motivazione nella sentenza d'appello: mancava l'indicazione degli atti processuali dai quali desumere che negli uffici della Curia si svolgessero, non occasionalmente, atti della vita privata. Ne è conseguito che la fattispecie è stata riqualificata da furto in "privata dimora" (art. 624-bis) a furto semplice aggravato (art. 624 e art. 625, comma 1, n.2). La sentenza impugnata è stata annullata nei confronti di Costanzo Samuele e, per effetto estensivo, nei confronti del coimputato Sorrentino Fabio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per la ridefinizione delle pene; le statuizioni di responsabilità restano efficaci e acquistano autorità di cosa giudicata

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che punisce il furto commesso in 'privata dimora'; la Corte ha ritenuto che la qualificazione sotto questa norma richiede accertamento concreto che nel luogo di consumazione si svolgano, non occasionalmente, atti riconducibili alla vita privata

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto semplice: la Cassazione ha riqualificato il fatto in base a questa disposizione in mancanza di prove sufficienti per ritenere il luogo 'privata dimora'

  • art. 625, primo comma, n.2, cod. pen.

    Aggravante applicata per essere il fatto commesso in luogo non destinato all'uso pubblico; la riqualificazione ha mantenuto l'aggravante ove compatibile

  • art. 625-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti specifiche richiamate in motivazione dalla Corte territoriale; la Cassazione non ha contestato l'esistenza delle attenuanti, ma ha rilevato insufficienza probatoria riguardo alla qualificazione del luogo

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente (errore di diritto e vizio di motivazione)

  • art. 624, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata nella sentenza in relazione all'efficacia di cosa giudicata delle statuizioni di responsabilità: le decisioni sulla colpevolezza restano definitive con la pronuncia di cassazione

Massime di principio

  • Per qualificare un furto come commesso in "privata dimora" (art. 624-bis) è indispensabile che il giudice prescriva e motivi in concreto quali attività della vita privata si svolgano stabilmente nel luogo: non basta il mero contesto o la presenza di oggetti domestici
  • La presenza di beni normalmente associabili alla vita privata (es. televisore) non costituisce di per sé prova sufficiente della natura di privata dimora: occorre verifica probatoria specifica e riferimento agli atti processuali
  • La Corte non può ricavare la sussistenza della 'privata dimora' da massime d'esperienza non verificate nel caso concreto; ogni massima valorizzata deve essere confrontata con i riscontri probatori
  • Se la qualificazione come furto in privata dimora è viziata per carenza di motivazione, la condotta può essere riqualificata come furto semplice o altra fattispecie più ampia, con possibili conseguenze sul trattamento sanzionatorio
  • Le statuizioni di responsabilità, se confermate in cassazione, acquistano efficacia di cosa giudicata; l'annullamento può tuttavia riguardare il solo trattamento sanzionatorio e comportare il rinvio per la nuova determinazione delle pene
  • In appello e in cassazione è essenziale che il giudice indichi gli atti probatori specifici dai quali desume elementi decisivi, specialmente quando si tratta di qualificazioni aggravanti o attenuanti che dipendono dalla natura del luogo del fatto

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