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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33971/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 19 febbraio 2026, aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale del 16 luglio 2024, che aveva applicato al detenuto il regime previsto dall’art. 41-bis, commi 2 e 2-bis, ord. pen. Con un unico motivo, la difesa ha denunciato violazione degli artt. 41-bis ord. pen. e 125, comma 3, c.p.p., sostenendo che la motivazione dell’ordinanza fosse apparente, facesse riferimento a elementi inesistenti e non avesse esaminato altri elementi agli atti né gli argomenti difensivi, in particolare quelli relativi ai provvedimenti di revoca delle misure cautelari. La difesa aveva inoltre chiesto la trattazione orale del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto preliminarmente la richiesta di trattazione orale: per i ricorsi fissati ai sensi dell’art. 611, comma 1, c.p.p. non è prevista la discussione nelle forme dell’art. 127 c.p.p. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Il sindacato di legittimità sulle ordinanze rese in materia di 41-bis è limitato alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione, inclusa quella solo apparente o priva dei requisiti minimi necessari a rendere comprensibile il percorso decisionale; non consente invece di censurare la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto il Tribunale aveva fornito una motivazione articolata e coerente, richiamando il decreto ministeriale e l’istruttoria, le conversazioni intercettate sui rapporti con i fratelli Trimboli, elementi tratti dalla motivazione della sentenza, l’operatività dell’ambiente criminale di provenienza, i rapporti con le cosche del Vibonese e il prestigio del detenuto, anche alla luce della conferma della condanna del 20 marzo 2025 a tredici anni e quattro mesi di reclusione e del rischio di veicolazione di messaggi. Le doglianze miravano dunque a ottenere una diversa lettura degli elementi acquisiti e non erano consentite; sono state inoltre ritenute manifestamente infondate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2, ord. pen.

    il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge

    Il ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza in materia di 41-bis è ammesso per violazione di legge, delimitando il sindacato di legittimità.

  • art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.

    il tribunale di sorveglianza "decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma

    La disposizione individua l’oggetto della decisione del Tribunale di sorveglianza: verifica dei presupposti del provvedimento e congruità del suo contenuto rispetto alle esigenze previste dalla norma.

  • art. 125 c.p.p.

    l'assenza di motivazione, che priva il provvedimento impugnato del requisito preteso dall'art. 125 cod. proc. pen.

    La mancanza di motivazione rileva come violazione di legge quando priva il provvedimento di un requisito essenziale; il vizio ricomprende una motivazione meramente apparente o inidonea a rendere comprensibile il percorso logico.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    per i ricorsi fissati ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. la legge non prevede la trattazione nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. per cui non è possibile chiedere la discussione orale.

    I ricorsi fissati secondo il procedimento dell’art. 611, comma 1, c.p.p. non possono essere trattati con discussione orale secondo le forme dell’art. 127 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

    Alla dichiarazione d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nella specie la somma è stata fissata in 3.000 euro.

  • art. 127 c.p.p.

    per i ricorsi fissati ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. la legge non prevede la trattazione nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. per cui non è possibile chiedere la discussione orale.

    La disciplina della camera di consiglio partecipata prevista dall’art. 127 c.p.p. non è applicabile ai ricorsi fissati ai sensi dell’art. 611, comma 1, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza relativa al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., il controllo è circoscritto alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione; quest’ultima ricorre anche quando la motivazione sia apparente o talmente carente da non rendere comprensibile il percorso logico della decisione.
  • Nel medesimo giudizio non sono deducibili, come autonome violazioni di legge, le censure di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, né è consentito sollecitare una nuova e alternativa valutazione degli elementi acquisiti.
  • La richiesta di discussione orale nelle forme dell’art. 127 c.p.p. non è ammessa per i ricorsi fissati ai sensi dell’art. 611, comma 1, c.p.p.
  • La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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