Cassazione Civile, Ordinanza n. 23041/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una committente nei confronti dell'impresa che aveva eseguito lavori di ristrutturazione del suo appartamento. Dopo una declinatoria di competenza del Giudice di pace, la domanda era stata riassunta davanti al Tribunale, che l'aveva respinta; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo non provati né l'effettivo nesso causale tra i dedotti inadempimenti e i danni lamentati, né la necessità di una prolungata permanenza a Trieste e di numerosi viaggi per controllare i lavori. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 113, 115, comma 1, 167 e 416, comma 3, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato le deposizioni testimoniali favorevoli e la mancata contestazione delle allegazioni, e ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento del danno morale per i disagi subiti a causa dei frequenti spostamenti Milano-Trieste imposti dagli inadempimenti della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure mirassero, sotto la veste formale di violazione di legge e vizio motivazionale, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, operazione riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile solo se derivante da lesione di un interesse di rango costituzionale, grave e non futile, mentre nel caso concreto tali presupposti non erano stati neppure dimostrati. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura, ma la Corte rileva che il motivo, pur prospettato come violazione di legge, in realtà tendeva a una rivalutazione del fatto.
Richiamato come norma asseritamente violata; la Corte afferma che il ricorso mirava a contestare il giudizio di merito sulle prove.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta mancanza di contestazioni, senza esito utile in cassazione.
Invocato dalla ricorrente in relazione alle contestazioni della controparte; la Corte non ne ravvisa una violazione idonea a superare il giudizio di fatto.
Richiamato solo per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove documentali e testimoniali e della loro attendibilità.
- La scelta delle prove ritenute decisive, la valutazione della credibilità dei testi e l'apprezzamento del nesso causale tra inadempimento e danno appartengono al giudice di merito e non possono essere sovvertiti in cassazione se la motivazione indica le ragioni del convincimento.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento difensivo o prova non espressamente richiamata, potendo ritenersi implicitamente disattesi i rilievi incompatibili con la decisione adottata.
- Il danno non patrimoniale è risarcibile solo se la lesione incide su un interesse di rango costituzionale, presenta carattere serio e supera la soglia della mera molestia o del semplice disagio futile.
Come è indicizzato
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