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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39114/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello di condanne per tentato furto aggravato e furti in abitazione con applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale. L'imputato propone tre motivi: 1) nullità del decreto di citazione a giudizio per mancato rispetto del termine a comparire di 60 giorni (art. 552 co. 3 c.p.p.), 2) mancata ricognizione personale dell'imputato e quindi presunta mancata identificazione, 3) errori nella dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 133, 62-bis, 69 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: primo motivo manifestamente infondato perché, nonostante il termine per comparire non sia stato rispettato, il giudice ha rinviato l'udienza concedendo un nuovo termine di 60 giorni e l'avviso orale al difensore presente è valso come comunicazione all'imputato ai sensi dell'art. 148 co. 5 c.p.p.; secondo motivo inammissibile per difetto di specificità e perché la Corte d'appello ha correttamente ritenuto superflua la ricognizione personale avendo la vittima confermato senza esitazioni l'identificazione; terzo motivo inammissibile perché la valutazione sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo in casi di illogicità o di superamento dei limiti edittali. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di norme di diritto e carenza di motivazione; usato per inquadrare le doglianze dell'imputato.

  • art. 552, comma 3, cod. proc. pen.

    termine a comparire di 60 giorni

    Il mancato rispetto del termine non determina automaticamente nullità se il giudice rinvia l'udienza concedendo un nuovo termine di 60 giorni e la parte è adeguatamente rappresentata dal difensore; in tale ipotesi l'avviso orale al difensore può sostituire la notificazione.

  • art. 148, comma 5, cod. proc. pen.

    L'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore presente vale anche come comunicazione all'interessato e può sostituire la notificazione quando il difensore rappresenta l'assistito.

  • art. 133 cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche; il giudice di merito può basare la valutazione anche su un solo elemento ritenuto prevalente, decisione non sindacabile in Cassazione salvo illogicità o violazione di legge.

  • art. 62-bis e art. 69 cod. pen.

    Riguardano il regime della recidiva e il computo della pena; l'applicazione e la valutazione del loro effetto nella dosimetria rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di motivazione illogica o violazione dei limiti edittali.

  • art. 23, comma 8 D.L. 28/10/2020, convertito con L. 18/12/2020 n.176

    Norma richiamata per la facoltà di chiedere la trattazione orale; in questo caso un difensore aveva chiesto l'udienza orale ma poi nessuno dei difensori è comparso.

Massime di principio

  • La mancata osservanza del termine a comparire previsto dall'art. 552 co. 3 c.p.p. non determina automaticamente la nullità se il giudice rinvia l'udienza concedendo un nuovo termine e il difensore è presente: l'avviso orale al difensore può sostituire la notificazione al soggetto assente (art. 148 co. 5 c.p.p.).
  • La richiesta di ricognizione personale può essere ritenuta superflua se l'identificazione dell'imputato è già certa e confermata dalle vittime in fase investigativa e dibattimentale; l'assenza di ricognizione non vale automaticamente a favore della difesa.
  • Le censure sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono soggette a ampia discrezionalità del giudice di merito e possono essere impugnate in Cassazione solo per illogicità motivazionale, violazione delle norme sui limiti edittali o evidente contraddittorietà.
  • I motivi di ricorso devono essere formulati con sufficiente specificità e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito; la mera riproposizione delle censure già svolte senza affrontare la motivazione di merito comporta l'inammissibilità per difetto di specificità.
  • La mancata comparizione dei difensori, dopo la richiesta di trattazione orale, può pregiudicare l'esito dell'istanza se non viene assicurata la corretta rappresentanza dell'imputato in udienza.

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