Cassazione Penale, Sentenza n. 39114/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello di condanne per tentato furto aggravato e furti in abitazione con applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale. L'imputato propone tre motivi: 1) nullità del decreto di citazione a giudizio per mancato rispetto del termine a comparire di 60 giorni (art. 552 co. 3 c.p.p.), 2) mancata ricognizione personale dell'imputato e quindi presunta mancata identificazione, 3) errori nella dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 133, 62-bis, 69 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: primo motivo manifestamente infondato perché, nonostante il termine per comparire non sia stato rispettato, il giudice ha rinviato l'udienza concedendo un nuovo termine di 60 giorni e l'avviso orale al difensore presente è valso come comunicazione all'imputato ai sensi dell'art. 148 co. 5 c.p.p.; secondo motivo inammissibile per difetto di specificità e perché la Corte d'appello ha correttamente ritenuto superflua la ricognizione personale avendo la vittima confermato senza esitazioni l'identificazione; terzo motivo inammissibile perché la valutazione sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo in casi di illogicità o di superamento dei limiti edittali. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di norme di diritto e carenza di motivazione; usato per inquadrare le doglianze dell'imputato.
art. 552, comma 3, cod. proc. pen.
termine a comparire di 60 giorni
Il mancato rispetto del termine non determina automaticamente nullità se il giudice rinvia l'udienza concedendo un nuovo termine di 60 giorni e la parte è adeguatamente rappresentata dal difensore; in tale ipotesi l'avviso orale al difensore può sostituire la notificazione.
art. 148, comma 5, cod. proc. pen.
L'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore presente vale anche come comunicazione all'interessato e può sostituire la notificazione quando il difensore rappresenta l'assistito.
Regola le circostanze attenuanti generiche; il giudice di merito può basare la valutazione anche su un solo elemento ritenuto prevalente, decisione non sindacabile in Cassazione salvo illogicità o violazione di legge.
art. 62-bis e art. 69 cod. pen.
Riguardano il regime della recidiva e il computo della pena; l'applicazione e la valutazione del loro effetto nella dosimetria rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di motivazione illogica o violazione dei limiti edittali.
art. 23, comma 8 D.L. 28/10/2020, convertito con L. 18/12/2020 n.176
Norma richiamata per la facoltà di chiedere la trattazione orale; in questo caso un difensore aveva chiesto l'udienza orale ma poi nessuno dei difensori è comparso.
Massime di principio
- La mancata osservanza del termine a comparire previsto dall'art. 552 co. 3 c.p.p. non determina automaticamente la nullità se il giudice rinvia l'udienza concedendo un nuovo termine e il difensore è presente: l'avviso orale al difensore può sostituire la notificazione al soggetto assente (art. 148 co. 5 c.p.p.).
- La richiesta di ricognizione personale può essere ritenuta superflua se l'identificazione dell'imputato è già certa e confermata dalle vittime in fase investigativa e dibattimentale; l'assenza di ricognizione non vale automaticamente a favore della difesa.
- Le censure sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono soggette a ampia discrezionalità del giudice di merito e possono essere impugnate in Cassazione solo per illogicità motivazionale, violazione delle norme sui limiti edittali o evidente contraddittorietà.
- I motivi di ricorso devono essere formulati con sufficiente specificità e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito; la mera riproposizione delle censure già svolte senza affrontare la motivazione di merito comporta l'inammissibilità per difetto di specificità.
- La mancata comparizione dei difensori, dopo la richiesta di trattazione orale, può pregiudicare l'esito dell'istanza se non viene assicurata la corretta rappresentanza dell'imputato in udienza.
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