Cassazione Penale, Ordinanza n. 31976/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la scelta di bilanciare le attenuanti generiche in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, costituisse esercizio della discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivato e non affetto da illogicità o arbitrarietà. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, presentato nell’interesse dell’imputato, riguardava esclusivamente il giudizio di bilanciamento delle circostanze. La difesa deduceva l’illegittimità della decisione della Corte d’appello che aveva escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in ragione della giovane età e del comportamento processuale dell’imputato, ritenendole equivalenti alle circostanze aggravanti. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura implica una valutazione discrezionale propria del giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in sede di legittimità, salvo che la decisione sia frutto di arbitrio o di motivazione illogica. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva motivato l’equivalenza valorizzando la gravità complessiva del fatto, le modalità della condotta e le condizioni di vulnerabilità della persona offesa, aggredita nel luogo di privata dimora. Il ricorso è stato pertanto ritenuto manifestamente infondato e inammissibile.
Norme richiamate
La disciplina del bilanciamento tra circostanze è applicata dal giudice di merito con valutazione discrezionale; la scelta dell’equivalenza rispetto alla prevalenza delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo in presenza di arbitrio o motivazione illogica.
Le attenuanti generiche, già riconosciute per la giovane età e il comportamento processuale, non devono necessariamente essere dichiarate prevalenti sulle aggravanti, potendo essere ritenute equivalenti in base alla gravità concreta del fatto.
Il controllo di legittimità sulla motivazione del giudizio di bilanciamento non consente una nuova valutazione del merito quando la decisione sia logicamente motivata.
Massime di principio
- La scelta del giudice di merito di ritenere equivalenti, anziché prevalenti, le attenuanti generiche rispetto alle circostanze aggravanti costituisce valutazione discrezionale e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non arbitraria.
- Per motivare il giudizio di equivalenza non è necessaria una disamina analitica di ogni elemento valutativo, essendo sufficiente indicare le ragioni concrete ritenute decisive per assicurare l’adeguatezza della pena.
- La gravità complessiva del fatto, le modalità della condotta e la particolare vulnerabilità della persona offesa possono giustificare il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, anche quando queste siano state riconosciute per la giovane età e il comportamento processuale dell’imputato.
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