Cassazione Penale, Sentenza n. 31674/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di annullamento dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Rizza era stato arrestato il 18/10/2016 per associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, trattenuto in carcere per 527 giorni e poi ai domiciliari per 100 giorni, quindi assolto irrevocabilmente il 6/7/2018. Il ricorrente censura vizio di motivazione della Corte territoriale, sostenendo che essa abbia in realtà riesaminato il merito della pretesa penale (riaprendo un processo irrevocabile), e che non sussista alcuna condotta dolosa o colposa idonea a costituire concausa della privazione della libertà. Invoca giurisprudenza recente (es. Sez. 4, n. 19647/2023 e n. 20967/2023) e deposita altra sentenza utile (Sez. 4, n. 2202/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo congrua la motivazione della Corte d'Appello che aveva fondato il diniego di riparazione su due elementi indiziari: 1) la chiamata di Rizza quale correi da parte del coimputato Oliveiro Francesco (elemento non imputabile a colpa dell'arrestato) e 2) il contenuto di un'intercettazione ambientale del 13/02/2011 da cui emergerebbe che Rizza trattava con Oliveiro cospicue quantità di stupefacente, con rapporto di fiducia e modalità di pagamento differite, circostanze dalle quali la Corte territoriale ha dedotto l'inserimento dell'imputato in un ambiente criminale. Sulla base di ciò la Corte ha ritenuto sussistere una condotta idonea a configurare colpa concausativa e, in relazione al principio consolidato, colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. La sentenza depositata in memoria è stata ritenuta non applicabile al caso di specie per diverso oggetto probatorio. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
espressa nell'atto impugnato come norma relativa al reato contestato
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nella motivazione è il titolo di reato contestato all'imputato e costituisce il contesto fattuale rispetto al quale sono state valutate le condotte e le intercettazioni
richiesta del Procuratore Generale ex art. 611 c.p.p. (requisitoria scritta)
Norma processuale che disciplina la fase delle conclusioni in Cassazione; qui citata per segnalare che il PG ha chiesto il rigetto del ricorso
citato per l'assorbimento delle spese processuali
Norma che disciplina l'obbligo di rifusione delle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere preclusa se emerge una condotta del detenuto che integri colpa concausativa, e in particolare la colpa grave quando il comportamento del soggetto dimostra contiguità con l'ambiente criminale.
- Elementi indiziari non necessariamente derivanti da una sentenza di condanna (p. es. intercettazioni che evidenziano ruolo, modalità di pagamento, rapporto di fiducia) possono legittimamente essere valutati per determinare l'esistenza di una colpa concausativa ai fini della riparazione.
- La chiamata in correità da parte di un coimputato è un elemento informativo ma non costituisce di per sé comportamento colposo del ricorrente; tuttavia può concorrere nel quadro probatorio complessivo valutato dal giudice della riparazione.
- La Corte che decide sulla riparazione non viola il principio del giudicato penale se valuta, rispetto alla pretesa risarcitoria, elementi di fatto o di comportamento diversi o valutati con diverso parametro rispetto al processo penale che si è concluso con assoluzione irrevocabile.
- In ipotesi analoghe, chi richiede la riparazione dovrebbe fornire elementi probatori che smentiscano specifiche inferenze sulla sua partecipazione o contiguità con il reato (es. contestazione dell'attendibilità o del significato delle intercettazioni, prove di estraneità), e può essere utile richiamare giurisprudenza aggiornata che limiti la rilevanza di taluni indizi.
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