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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31570/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (subcommittente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di subappalto relativo a lavori di ristrutturazione e riconversione di un natante. Il fallimento della società subappaltatrice chiedeva il pagamento del corrispettivo per lavorazioni asseritamente eseguite in favore della subcommittente. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, da un lato, provata la cessione del contratto alla committente originaria e l'accettazione della cessione da parte del subappaltatore, e dall'altro non provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni richieste. La corte d'appello ha invece accolto l'appello del fallimento, ritenendo non dimostrata l'accettazione della cessione del contratto da parte del subappaltatore, e ha affermato che la prestazione era stata comunque eseguita almeno in parte, condannando la subcommittente al pagamento del residuo corrispettivo. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, perché la corte d'appello avrebbe al tempo stesso valorizzato e negato il pagamento di 60.000 euro da parte della cessionaria; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la mancanza di documentazione contabile e contrattuale, la rilevanza del pagamento di 60.000 euro, e il contenuto della transazione del 26/7/2010; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., perché il fallimento non avrebbe provato le lavorazioni e il fallimento non esonererebbe dall'onere della prova; 4) violazione dell'art. 1406 c.c., sostenendo che il consenso del contraente ceduto alla cessione del contratto poteva essere desunto anche tacitamente dal comportamento concludente e dal pagamento della fattura da parte del cessionario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il quarto motivo, ritenendo infondate le censure sulla cessione del contratto e sul preteso vizio di motivazione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo nei limiti indicati: ha ritenuto che la corte d'appello, pur avendo affermato l'esecuzione solo parziale delle prestazioni, abbia poi liquidato l'intero residuo corrispettivo senza accertare specificamente quali opere fossero state effettivamente eseguite; ha inoltre ribadito che, in caso di contestazione sull'entità dei lavori, grava sull'appaltatore/subappaltatore l'onere di provarne natura ed entità, onere che non viene meno per effetto del fallimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se del tutto apparente, perplessa o incomprensibile; non basta la mera divergenza sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di legittimità per omesso esame di fatti decisivi riguarda solo fatti storici decisivi non esaminati, non la rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per il pagamento del corrispettivo deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, compresa l'entità delle opere eseguite se contestata.

  • art. 1406 c.c.

    La cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto; la Corte non esclude in astratto il consenso tacito, ma nel caso concreto lo ha ritenuto non provato.

  • artt. 31 e 42 l.fall.

    Il fallimento determina il subingresso del curatore nella gestione del rapporto/credito, ma non deroga all'ordinaria distribuzione dell'onere della prova.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere invocata per contestare una diversa lettura dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame di elementi istruttori rileva solo se comporta l'omissione dell'esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto le spoglie della violazione di legge o del vizio di motivazione, salvo il caso di motivazione apparente o di omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Il consenso del contraente ceduto alla cessione del contratto può, in astratto, anche risultare da comportamento concludente, ma deve essere provato in giudizio e non può essere desunto automaticamente da un pagamento o da una fatturazione se tali elementi non siano univoci.
  • In tema di appalto e subappalto, quando il committente contesti l'entità delle opere eseguite, spetta all'appaltatore/subappaltatore dimostrare natura, consistenza ed entità delle lavorazioni per ottenere il corrispettivo; la prova dell'esecuzione parziale non giustifica di per sé la condanna all'intero prezzo pattuito.
  • La dichiarazione di fallimento dell'appaltatore o del subappaltatore non attenua né modifica l'onere probatorio gravante sulla parte che agisce per il pagamento del credito contrattuale.
  • Se il giudice riconosce che le opere sono state eseguite solo in parte, deve poi determinare il credito correlato sulla base della prestazione effettivamente provata, non potendo liquidare automaticamente il residuo dell'intero prezzo contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieContratto di appaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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