Cassazione Civile, Ordinanza n. 19433/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti privati avevano convenuto il Comune chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un immobile sito nel territorio comunale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo il bene non usucapibile perché pertinenza del demanio marittimo; in appello, invece, la Corte d'Appello di Roma aveva accolto la domanda, ritenendo il bene non facente parte del demanio marittimo e considerando provato il possesso ultraventennale, anche in ragione della ritenuta non contestazione da parte del Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 115, 167 e 342 c.p.c. e dell'art. 11 preleggi, sostenendo che la Corte d'appello avesse applicato un orientamento giurisprudenziale sulla non contestazione non ancora consolidato all'epoca della decisione e, soprattutto, avesse erroneamente ritenuto non contestato il possesso ad usucapionem, nonostante il Comune avesse fin dall'inizio contestato la domanda e le prove del possesso. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel mancato rilascio della sanatoria edilizia nel 1986, asseritamente dovuto alla carenza del titolo di proprietà in capo alla richiedente, fatto che avrebbe dimostrato la titolarità del bene in capo al Comune e interrotto l'eventuale possesso utile all'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: ha osservato che l'uso di un orientamento giurisprudenziale successivo non era di per sé precluso, poiché si trattava di interpretazione della norma e non di applicazione retroattiva di una regola sopravvenuta. Ha invece accolto la censura sulla violazione dell'art. 115 c.p.c., rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato come non contestato il possesso ultraventennale, senza considerare l'intera strategia difensiva del Comune, che aveva contestato la domanda anche sul piano istruttorio, opponendosi alla consulenza tecnica e alla prova testimoniale per dimostrare il possesso. Da ciò la Cassazione ha tratto la conclusione che il possesso non poteva considerarsi fatto pacifico. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"in alcun modo contestato"; "non contestazione"
Il principio di non contestazione non può essere applicato in modo frammentario: occorre valutare complessivamente la linea difensiva della parte per stabilire se il fatto allegato dall'altra parte sia effettivamente rimasto incontestato. La contestazione delle prove e della stessa pretesa sostanziale può escludere la pacificità del fatto costitutivo.
È richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla necessaria presa di posizione del convenuto sui fatti posti a fondamento della domanda.
È richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla struttura dell'impugnazione, ma nel testo non emergono ulteriori specificazioni interpretative.
La Corte esclude che sia violato il principio di irretroattività per il solo fatto che il giudice d'appello abbia utilizzato un arresto giurisprudenziale successivo o più evoluto, trattandosi di interpretazione giurisprudenziale e non di modifica normativa.
Sono richiamati per escludere che il giudice non possa tenere conto di un orientamento giurisprudenziale intervenuto prima della decisione, ancorché dopo la scadenza dei termini di deposito delle difese finali.
È menzionato in relazione alla memoria difensiva esaminabile direttamente in cassazione quale atto rilevante ai fini della deduzione di error in procedendo.
Fondamento del rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per la decisione di merito e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio civile, la non contestazione dei fatti costitutivi della domanda va accertata attraverso un esame complessivo e non atomistico delle difese svolte dalla parte convenuta: se la parte ha contestato in modo puntuale la pretesa e le prove offerte a suo sostegno, il fatto non può ritenersi pacifico.
- La mera adesione a una diversa linea difensiva incentrata sulla non usucapibilità o sull'inidoneità giuridica del bene non equivale, di per sé, a riconoscimento del possesso utile all'usucapione.
- Il giudice può fare applicazione di un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto o consolidatosi successivamente alla fase decisoria, purché si tratti di interpretazione della norma e non di introduzione retroattiva di una disciplina nuova.
- In presenza di un errore nella valutazione della non contestazione e, quindi, dei presupposti fattuali del diritto azionato, la sentenza di merito va cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame dei fatti e delle prove.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza per vizio assorbente, restano assorbiti i motivi ulteriori che investono questioni di merito o ulteriori fatti decisivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19380/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19383/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19384/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19385/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19386/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19387/2021 del 08/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →