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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13127/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. del 07/06/2023 che aveva riconosciuto la continuazione tra reati (art. 671 c.p.p.) e aveva rideterminato la pena prendendo come base la pena complessiva attribuita a un reato continuato indicato nel titolo sub 12) pari, secondo il G.i.p., a quindici anni, aggiungendo poi un aumento di anno e sei mesi per il titolo sub 11), per una misura finale di sedici anni e sei mesi. Il Procuratore deduce la violazione di legge e vizio di motivazione per non aver previamente scorporato le continuazioni parziali e non aver individuato il reato singolarmente piu grave (ossia il reato cui sia stata inflitta la pena piu grave considerata isolatamente), nonché per non aver quantificato autonomamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite, inclusi quelli precedentemente riuniti in continuazione. La difesa ha eccepito la tardività dell'impugnazione con riferimento alla notificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività, considerando l'ordinanza iniziale e il successivo provvedimento di chiarificazione quale unico atto deliberativo impugnato nei termini. Sul merito il ricorso è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Napoli in diversa persona fisica. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione, quando ridetermina la pena per continuazione tra reati parzialmente unificati ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., deve prima scorporare i reati, individuare quale singolo reato sia quello piu grave (quello per il quale, isolatamente considerato, sia stata inflitta la pena piu alta) e quindi applicare autonomi aumenti di pena per ciascun reato satellite, compresi quelli gia riuniti in continuazione. L'ordinanza impugnata aveva invece preso come base la pena complessiva del reato continuato richiamato da un titolo e non aveva determinato singolarmente gli aumenti per i reati satellite, violando i principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sul riconoscimento della continuazione ai fini della rideterminazione della pena; utilizzata come fondamento procedurale dell'istanza di Buonerba.

  • art. 81 comma finale cod. pen. (81 cpv. cod. pen.)

    Regola la parziale unificazione/continuazione tra reati; la Corte interpreta che, quando vi sono reati parzialmente unificati ai sensi di tale disposizione, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati per individuare il reato isolatamente piu grave e calcolare autonomamente gli aumenti per i satellite.

  • Corte costituzionale, n. 183 del 2013

    Richiamata quale principio che impone il rinvio per nuovo giudizio ad un giudice diverso (diversa persona fisica) quando l'atto va annullato, al fine di garantire imparzialità del nuovo esame.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 Scanferla; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 Romano; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010 Conte; Sez. 1, n. 48204 del 10/12/2008 Abello)

    Richiamata come consolidato indirizzo interpretativo: il giudice dell'esecuzione deve scorporare reati parzialmente unificati, individuare il reato piu grave considerato isolatamente e poi applicare autonomi aumenti per i reati satellite.

Massime di principio

  • Quando si deve rideterminare la pena per continuazione tra reati parzialmente unificati, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare tutti i reati e considerare isolatamente ciascuno di essi prima di scegliere quale sia il reato piu grave su cui basare il nuovo computo.
  • La 'pena piu grave' da usare come base non può essere la pena complessiva di un reato continuato che includa altri segmenti: bisogna prendere la pena inflitta per il singolo reato piu grave, valutato isolatamente.
  • Per ciascun reato satellite devono essere determinati aumenti autonomi di pena; non è corretto applicare un unico aumento cumulativo senza specificare e quantificare i singoli incrementi per i reati satellite, inclusi quelli gia riuniti in continuazione.
  • Se il giudice emette un provvedimento e poi un chiarimento integrativo, entrambi i provvedimenti possono costituire un unico atto ai fini dell'impugnazione: i termini decorrono dalla notificazione della decisione definitiva costituita dalla serie unitaria di provvedimenti.
  • In caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione, il rinvio per nuovo giudizio dovrà avvenire davanti a diverso giudice (diversa persona fisica) per rispettare il principio di terzietà.
  • Per l'impugnazione degli atti dell'esecuzione è essenziale che il provvedimento motivi la scelta del reato posto a base del nuovo computo e quantifichi distintamente gli aumenti, onde evitare vizio di motivazione e violazione di legge impugnabili in Cassazione.

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