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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25683/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2007, recuperando a tassazione costi esposti in fatture passive emesse da un fornitore e ritenute relative a operazioni inesistenti. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva ribaltato l'esito e rigettato il ricorso della contribuente. In cassazione la società deduceva due motivi: il primo lamentava nullità, illogicità e contraddittorietà della sentenza, omessa pronuncia e ultrapetizione, assumendo che la CTR non avesse considerato la documentazione prodotta; il secondo sosteneva che, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi erano stati effettivamente sostenuti e quindi detraibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e indeterminato, privo di una specifica qualificazione del vizio ex art. 360 c.p.c. e privo dell'indicazione del fatto decisivo asseritamente omesso, oltre che privo della specificazione dei documenti non esaminati e delle ragioni della loro decisività; ha inoltre rilevato che la censura di ultrapetizione non era adeguatamente illustrata. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché non denunciava uno specifico vizio di legittimità e mirava in sostanza a contestare nel merito la valutazione della CTR, senza confrontarsi con il profilo decisivo della consapevolezza della falsità ideologica delle fatture, necessario per escludere il recupero a tassazione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono individuare specificamente il vizio denunciato e, se si invoca il n. 5, il fatto decisivo omesso; non è sufficiente una censura generica o meramente meritoria.

  • artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica: occorre indicare con precisione il vizio processuale o sostanziale dedotto e, se si invoca l'omesso esame di un fatto decisivo, occorre individuare quel fatto e la sua decisività.
  • La deduzione di omessa valutazione di documenti è inammissibile se non sono puntualmente indicati i documenti asseritamente trascurati e le ragioni per cui essi sarebbero stati decisivi.
  • La doglianza che miri soltanto a rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello non è ammissibile in cassazione, salvo che sia incardinata in un vizio di legittimità effettivamente configurabile.
  • In materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la contestazione del recupero fiscale non può prescindere dal confronto con il tema della consapevolezza della falsità ideologica delle fatture da parte del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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