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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14567/2020 del 09/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, il 19 giugno 2009, un’iscrizione ipotecaria eseguita su vari immobili di sua proprietà a garanzia di un debito complessivo di Euro 126.664,74 relativo a numerose cartelle esattoriali. Aveva dedotto la nullità della notificazione delle cartelle. La CTP aveva accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza pronunciata il 18 ottobre 2012 e depositata l’8 febbraio 2013, aveva respinto l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo nulla l’iscrizione ipotecaria perché, essendo trascorso oltre un anno dalla notificazione della cartella presupposta, non era stata previamente notificata l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, contestando la valutazione sulla regolarità delle notifiche delle cartelle e sostenendo che erano state depositate le ricevute postali attestanti l’esito positivo delle notificazioni; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 77 del medesimo decreto, censurando la declaratoria di nullità dell’ipoteca per mancata intimazione dopo il decorso di un anno. Il contribuente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare i due motivi di merito. In mancanza della produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione e di attività difensiva dell’intimato, non era possibile concedere un termine per depositarlo né disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. La Corte ha rilevato che l’agente della riscossione aveva chiesto alle Poste il duplicato dell’avviso solo il 24 gennaio 2020, senza riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio; inoltre, il difensore presente all’udienza non aveva chiesto la rimessione in termini né documentato una tempestiva richiesta del duplicato. Nessuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva della controparte. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c..

    La rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. non è ammessa quando manca la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione, l’avviso di ricevimento non è prodotto e l’intimato non ha svolto attività difensiva.

  • art. 325 c.p.c.

    In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza tuttavia superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

    Quando la notificazione non si perfeziona per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare tempestivamente il procedimento; l’attività necessaria a conservarne gli effetti non può oltrepassare il limite temporale pari alla metà dei termini dell’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.

  • L. n. 890/1982, art. 6, comma 1

    Nel caso di specie la società ricorrente ha richiesto all’amministrazione postale il duplicato dell’avviso solo in data 24 gennaio 2020, omettendo di riattivare con immediatezza il processo notificatorio, mentre il proprio difensore, presente in udienza, non ha avanzato alcuna richiesta di rimessione in termini per il deposito dell’avviso non ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.

    Per ottenere il duplicato dell’avviso di ricevimento non pervenuto, il notificante deve attivarsi tempestivamente presso l’amministrazione postale e documentare tale attività; la richiesta tardiva non giustifica la rimessione in termini per il deposito dell’avviso.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Se manca la produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione e l’intimato non ha svolto attività difensiva, il ricorso è inammissibile; non è consentito concedere un termine per il deposito dell’avviso né rinnovare la notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
  • Quando una notificazione processuale non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio dopo aver appreso l’esito negativo, entro il limite temporale pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
  • La parte che non abbia ricevuto l’avviso di ricevimento deve documentare di essersi tempestivamente attivata per richiederne il duplicato all’amministrazione postale; una richiesta tardiva non consente di ottenere la rimessione in termini per depositarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione

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