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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26288/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato contestato e aveva determinato il trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in particolare, la motivazione sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, ritenuta dal ricorrente non adeguatamente argomentata. La Corte di cassazione ha però rilevato che la decisione impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non arbitraria, fondando la pena sulla gravità del fatto e sulla spiccata capacità a delinquere dell'imputato, con pena peraltro fissata al di sotto della media edittale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse assolto l'obbligo motivazionale sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche con argomentazione congrua, anche se sintetica o implicita, e che le valutazioni di merito sul bilanciamento e sulla dosimetria non fossero censurabili in cassazione in assenza di mero arbitrio o manifesta illogicità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come criterio di riferimento per il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    È posto a आधार della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di attenuanti generiche e dosimetria della pena, la motivazione del giudice di merito può essere anche implicita o formulata sinteticamente, purché consenta di comprendere le ragioni della decisione.
  • Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze e sulla determinazione della pena sono sindacabili in cassazione solo se sorrette da mero arbitrio o da ragionamento manifestamente illogico.
  • Il diniego delle attenuanti generiche costituisce valutazione di merito insindacabile in cassazione quando sia sorretto da una ponderata valutazione degli elementi rilevanti, come la gravità del fatto e la personalità dell'imputato.
  • La fissazione della pena al di sotto della media edittale è indice di una valutazione non arbitraria del trattamento sanzionatorio, se accompagnata da una motivazione coerente.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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