Cassazione Penale, Ordinanza n. 30752/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione il provvedimento del Tribunale di Roma, emesso quale giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra quattro sentenze, di cui due già riunificate con precedente provvedimento esecutivo. Con il ricorso ha censurato: a) l'individuazione del reato più grave e quindi della pena-base; b) la ritenuta compatibilità tra le singole pene inflitte, lamentando una asserita grave inconciliabilità tra di esse. La Corte rileva però che le doglianze mirano sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito e a prospettare similitudini con altri reati già inclusi nel medesimo disegno criminoso, elementi non scrutinabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sull'individuazione del reato più grave, perché il giudice dell'esecuzione aveva correttamente applicato l'art. 187 disp. att. c.p.p., assumendo come pena-base quella più grave, coincidente con la pena inflitta dalla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 17/02/2012, irrevocabile il 20/09/2012, pari a anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa. Ha inoltre ribadito che, nel procedimento esecutivo, gli aumenti per continuazione possono essere rimodulati in bonam partem in funzione della diversa collocazione dei reati nel disegno criminoso, ma senza alterare la pena-base del reato più grave. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
nel procedimento esecutivo, la pena-base della continuazione deve essere individuata nella pena inflitta per il reato più grave; il giudice può poi rimodulare gli aumenti, ma solo mantenendo ferma tale pena-base e operando in bonam partem
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, quando si riconosce la continuazione tra più sentenze, il giudice deve assumere come pena-base quella relativa al reato più grave, individuato in concreto sulla base della pena inflitta, senza poterla sostituire con criteri diversi.
- La rimodulazione degli aumenti per continuazione in sede esecutiva è consentita solo in senso favorevole al condannato e non può incidere sulla pena-base del reato più grave.
- Le censure che mirano a contestare l'apprezzamento del giudice dell'esecuzione sulla collocazione dei reati nel disegno criminoso o a prospettare un nuovo confronto tra le pene sono inammissibili in cassazione quando richiedono una rivalutazione del merito non consentita.
- La doglianza sulla presunta inconciliabilità delle pene inflitte non è idonea a scalfire la correttezza logico-giuridica del provvedimento se il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il criterio legale di individuazione della pena-base.
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