Cassazione Civile, Ordinanza n. 07819/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Un associato ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda di annullamento, revoca e declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui era stato radiato dall'associazione. La controversia nasce da un procedimento disciplinare interno: il socio sosteneva, tra l'altro, di non aver ricevuto correttamente la contestazione dell'addebito, che la delibera di avvio del procedimento fosse invalida per mancato rispetto dei quorum statutari, che fossero stati valutati fatti non contestati, e che la sanzione fosse priva di adeguata motivazione e sproporzionata. In cassazione ha dedotto: omessa pronuncia sulla mancata ricezione della raccomandata contenente l'addebito; omesso esame di fatti decisivi relativi alla notifica e all'avviso di ricevimento; omesso esame della validità della delibera di apertura del procedimento disciplinare; violazione di norme statutarie e dei principi del giusto processo per la motivazione della sanzione; carenza di motivazione della sanzione massima irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo nei sensi indicati in motivazione, ha dichiarato inammissibile il quarto motivo e ha rigettato il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto decisivi e non esaminati dalla Corte territoriale i profili relativi alla corretta contestazione dell'addebito e alla validità della delibera di apertura del procedimento disciplinare; ha invece escluso che vi fosse omissione di pronuncia sul primo motivo e ha considerato inammissibile la censura che mirava a rivalutare il contenuto degli atti statutari e della contestazione, nonché infondata la doglianza sulla necessaria motivazione del provvedimento disciplinare, trattandosi di atto di autonomia privata e non di atto amministrativo.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice di appello si è comunque pronunciato sui motivi, anche mediante rinvio alla decisione di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Può essere utilizzato solo per omesso esame di fatti decisivi; non consente una nuova valutazione del merito o degli atti.
Richiamato in relazione alla conoscibilità della contestazione tramite comunicazione al destinatario.
Richiamato come norma sull'onere della prova nella dimostrazione della corretta contestazione dell'addebito.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e degli atti.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla regolarità della notificazione/comunicazione.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai doveri di correttezza nel procedimento disciplinare.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla buona fede nell'esecuzione del rapporto associativo.
art. 2 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente come parametro di tutela della persona e delle relazioni associative.
art. 17 dello statuto/regolamento sezionale
La validità della delibera di apertura del procedimento disciplinare dipendeva dal rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla norma statutaria.
Richiamato dalla parte ricorrente in combinazione con le norme statutarie sulle sanzioni disciplinari associative.
art. 36 dello statuto A.N.A.
Norma statutaria invocata per le disposizioni disciplinari applicabili agli addebiti contestati al socio.
art. 38, lett. b) dello statuto A.N.A.
Norma statutaria richiamata in relazione al tipo di sanzione disciplinare irrogata.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina dell'associazione e dei suoi organi interni.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alle garanzie associative e disciplinari.
art. 111 Cost.
Invocato per sostenere un difetto di motivazione e di giusto processo nel procedimento disciplinare interno.
Richiamato dalla Corte per qualificare lo statuto come atto di autonomia privata e per escludere che l'obbligo di motivazione, se non previsto a pena di invalidità, determini di per sé la caducazione della sanzione.
La parte avrebbe dovuto censurare l'interpretazione della norma statutaria secondo i canoni ermeneutici contrattuali, poiché si tratta di atto di autonomia privata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di omessa pronuncia è infondata quando la corte di merito abbia comunque esaminato il motivo di appello, anche con motivazione per relationem alla sentenza di primo grado.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o degli atti di causa: esso richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato.
- Quando la validità di una sanzione disciplinare associativa dipende dalla previa contestazione dell'addebito, il giudice di merito deve accertare in modo specifico la corretta destinazione e ricezione della comunicazione, se tali circostanze sono puntualmente contestate.
- Se è dedotta l'invalidità di una delibera di apertura del procedimento disciplinare per violazione di quorum statutari, il giudice deve esaminare proprio quella delibera e non confondere tale questione con la delibera conclusiva che irroga la sanzione.
- I provvedimenti disciplinari di un'associazione privata hanno natura di atti di autonomia privata; l'eventuale obbligo di motivazione va letto alla luce dello statuto e, se si contesta l'interpretazione della clausola statutaria, occorre dedurre la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali.
- Una censura che presupponga contenuti degli atti o delle clausole statutarie non desumibili dalla sentenza impugnata è inammissibile in cassazione, perché richiederebbe un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità.
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