Cassazione Penale, Ordinanza n. 32391/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda l'impugnazione proposta dall'imputato contro la decisione della Corte d'appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena a suo carico dopo una parziale assoluzione per alcune delle condotte contestate. I fatti, commessi a Cagliari tra il 18 luglio e il 3 novembre 2018, riguardano la violazione delle prescrizioni imposte con un provvedimento del Questore che sottoponeva l'imputato a DASPO: secondo i giudici di merito, egli avrebbe omesso di presentarsi presso la competente stazione dei Carabinieri in occasione di plurimi incontri della propria squadra di calcio, incontri adeguatamente pubblicizzati e relativi a una squadra di rilievo nazionale. Con il ricorso si deducevano tre censure: 1) insussistenza della colpevolezza, perché la difesa chiedeva una rivalutazione alternativa delle prove; 2) erronea applicazione della disciplina sull'efficacia esecutiva del provvedimento di primo grado, con particolare riferimento all'ulteriore obbligo di presentazione; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio, ritenuto troppo severo nonostante la pena fosse prossima al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché diretto a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito logica e adeguata. Ha giudicato manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente distinto tra il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive, reso immediatamente esecutivo dal primo giudice, e l'ulteriore obbligo di presentazione. Ha respinto infine la doglianza sulla pena, rilevando che essa era stata contenuta nel minimo edittale, con aumenti per la continuazione modesti, e che i numerosi precedenti specifici dell'imputato giustificavano il mancato ulteriore bilanciamento in bonam partem. Alla declaratoria di inammissibilità è seguito l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale base del vincolo della continuazione tra le condotte oggetto di condanna e della conseguente rideterminazione della pena.
art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989
Norma incriminatrice contestata all'imputato per la violazione delle prescrizioni del DASPO in occasione di manifestazioni sportive.
art. 6, comma 7, legge n. 401 del 1989
Interpretata nel senso che il capo della sentenza di primo grado che dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive è immediatamente esecutivo.
Applicato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente e adeguata.
- La violazione delle prescrizioni connesse al DASPO può essere desunta anche dalla mancata presentazione presso l'autorità di polizia in occasione di più incontri sportivi adeguatamente pubblicizzati, se il giudice di merito accerta in fatto tale omissione.
- L'immediata esecutività prevista dalla disciplina del DASPO riguarda il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, non automaticamente eventuali ulteriori obblighi distinti e aggiuntivi.
- La doglianza sulla misura della pena è infondata quando il giudice abbia applicato il trattamento sanzionatorio nel minimo o vicino al minimo edittale, con aumenti contenuti per la continuazione, soprattutto in presenza di precedenti specifici che giustifichino il mancato ulteriore favore.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
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