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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32003/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due società, originarie lottizzanti in forza di convenzioni urbanistiche stipulate con un comune, avevano chiesto al giudice amministrativo la revocazione di una sentenza di appello che aveva confermato il rigetto della loro domanda di nullità delle convenzioni di lottizzazione. La revocazione era fondata sulla asserita scoperta di un documento risalente nel tempo, ritenuto decisivo perché contenente, secondo la loro prospettazione, una sostanziale ammissione del comune circa la natura di opere di urbanizzazione secondaria di alcune infrastrutture e il relativo impegno dell’ente al pagamento di una somma. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la revocazione, reputando il documento non decisivo perché sottoscritto da soggetto privo di potere rappresentativo, e comunque non producibile per forza maggiore o fatto dell’avversario. In cassazione le società hanno dedotto: 1) eccesso di potere giurisdizionale e sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato, invece di limitarsi a verificare i presupposti dell’art. 395, n. 3, c.p.c., aveva sindacato la legittimità del documento tardivamente scoperto; 2) violazione dell’art. 6 CEDU e ulteriore eccesso di potere giurisdizionale, assumendo che il giudice amministrativo avesse stravolto le regole processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in sintesi, che le doglianze non denunciavano un vero superamento dei limiti esterni della giurisdizione, ma al più un error in procedendo; che il Consiglio di Stato non aveva affatto annullato o sindacato la legittimità del documento o di un atto amministrativo, ma si era limitato a valutarne la decisività ai fini della revocazione; e che le censure si risolvevano nella contestazione dei presupposti di ammissibilità dell’istanza di revocazione, profilo estraneo al vizio dedotto. La Corte ha inoltre condannato le ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    La revocazione per scoperta di documento nuovo richiede la decisività del documento e l’impossibilità della sua produzione in precedenza per causa non imputabile alla parte; il giudice della revocazione può valutarne la decisività senza sconfinare nella giurisdizione.

  • art. 106 c.p.a.

    È il fondamento del ricorso per revocazione davanti al giudice amministrativo, in combinato con l’art. 395 c.p.c.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della censura, ma non ritenuto idoneo a fondare l’ammissibilità del ricorso, in assenza di un effettivo stravolgimento delle regole processuali.

Massime di principio

  • La denuncia di errori commessi dal giudice amministrativo nel valutare i presupposti di ammissibilità della revocazione non integra, di regola, un eccesso di potere giurisdizionale denunciabile in cassazione, ma al più un error in procedendo.
  • Non vi è sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione quando il giudice adito si limiti a verificare la decisività di un documento nuovo ai fini della revocazione, senza pronunciarsi sull’annullamento o sulla legittimità sostanziale dell’atto sottostante.
  • Per configurare un vizio denunciabile come violazione dei limiti esterni della giurisdizione non basta lamentare una lettura errata delle regole processuali o un’asserita ingiustizia della decisione; occorre un reale superamento del perimetro della funzione giurisdizionale.
  • La censura che presupponga un fatto processuale o una ratio decidendi diversa da quella effettivamente adottata dalla sentenza impugnata è inammissibile per erronea ricostruzione della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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