Cassazione Civile, Ordinanza n. 21711/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il regime fiscale applicabile a somme percepite da un ex dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto e di quota derivante da un fondo previdenziale integrativo aziendale collegato al rapporto di lavoro con un istituto bancario. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la parte ordinariamente riferibile alla cessazione del rapporto fosse soggetta a tassazione separata, mentre la quota legata al rendimento prodotto dalle somme accantonate nel fondo dovesse essere assoggettata all'aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza denunciando violazione di legge: in particolare ha sostenuto che l'aliquota del 12,50% non può applicarsi all'intera somma corrisposta dal fondo, ma solo alla parte che rappresenti un effettivo rendimento da investimento sul mercato del capitale accantonato, mentre per la sorte capitale e per gli importi maturati secondo i criteri del T.F.R. deve operare la tassazione separata. La parte contribuente ha resistito, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per asserita doppia conforme e perché fondato su questioni di merito.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità: ha escluso che la doppia conforme operi per un motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., e ha ritenuto che la censura investisse effettivamente una violazione di legge e non una mera rivalutazione del merito. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che la sentenza impugnata aveva erroneamente applicato l'aliquota del 12,50% all'intera somma proveniente dal fondo previdenziale, senza distinguere tra sorte capitale e rendimento effettivo degli investimenti. La Cassazione ha quindi cassato la decisione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito escludendo l'applicazione della tassazione agevolata all'intera prestazione, con conseguente conferma del corretto criterio di tassazione separata per la parte capitale e applicazione dell'aliquota del 12,50% solo sulle somme che risultino effettivamente investite e rendimentali. Il dispositivo finale nel testo appare interrotto, ma la ratio e la conclusione indicate sono di accoglimento del ricorso dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione
il motivo è ammissibile quando denuncia un errore di diritto nella qualificazione o nell'applicazione della norma fiscale, non un mero riesame del fatto
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
l'inammissibilità da doppia conforme opera solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non per il vizio di violazione di legge ex n. 3
artt. 13 d.lgs. n. 124 del 1993
richiamato dal ricorrente per contestare il regime fiscale della prestazione del fondo integrativo
artt. 16 e 17 d.P.R. n. 917 del 1986
disciplinano la tassazione separata delle somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro per la parte avente natura di sorte capitale
art. 42 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina del TUIR applicabile alla fattispecie
art. 11 della legge n. 335 del 1995
richiamato dal ricorrente tra le disposizioni invocate
art. 1 del D.L. n. 669 del 1996 conv. in legge n. 30 del 1997
richiamato dal ricorrente tra le disposizioni invocate
art. 6 della legge n. 482 del 1985
la ritenuta agevolata si applica solo alle somme che costituiscano rendimento effettivo di investimenti del fondo, non alla sorte capitale
la Corte, una volta cassata la decisione e non occorrendo ulteriori accertamenti, può decidere nel merito e enunciare il principio di diritto
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata
art. 6 della legge n. 482 del 1995
nel testo compare anche questa indicazione, ma la ratio applicata è la medesima della ritenuta del 12,50% sui soli rendimenti effettivi
Massime di principio
- In tema di prestazioni erogate da fondi pensione integrativi aziendali, il trattamento fiscale va distinto tra sorte capitale e rendimento: la tassazione agevolata del 12,50% è applicabile solo alla quota che derivi da effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, non all'intera somma liquidata.
- La parte della prestazione che costituisce attribuzione patrimoniale collegata alla cessazione del rapporto di lavoro resta soggetta al regime della tassazione separata previsto dal TUIR.
- L'eccezione di inammissibilità per doppia conforme non opera quando il ricorso per cassazione deduce violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.
- Quando la questione di diritto è già definitivamente chiarita e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.
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