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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01249/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali proprie o di altri. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova fossero errate. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza mirasse, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, operazione preclusa in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente e giuridicamente corretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza di appello aveva fornito una motivazione immune da vizi logici e giuridici, spiegando le ragioni per cui non vi erano elementi per dubitare della serietà del riconoscimento operato dall'appuntato dei carabinieri verbalizzante. La censura del ricorrente è stata qualificata come richiesta di una inammissibile rilettura degli elementi di fatto, estranea ai poteri della Corte di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495, comma 1, c.p.

    Integra il reato contestato, oggetto della condanna confermata in appello; il testo non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma oltre al richiamo della fattispecie incriminatrice.

  • art. 606 c.p.p.

    È implicitamente richiamato dal motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte evidenzia che la censura, così formulata, tende a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che la valutazione degli elementi di fatto e la loro rilettura sono riservate al giudice di merito e non possono essere sostituite da una diversa valutazione della Corte di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente, in conseguenza della declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettando violazione di legge o vizio di motivazione, miri in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
  • Quando la sentenza di merito presenti una motivazione coerente e priva di manifeste illogicità o violazioni di legge, la Cassazione non può sostituire la propria lettura degli elementi di prova a quella del giudice di merito.
  • La censura sull'attendibilità del riconoscimento o sulla serietà della prova dichiarativa non può essere accolta in cassazione se non evidenzia specifici vizi logici o giuridici della motivazione, ma si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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