Cassazione Penale, Sentenza n. 29722/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
L'indagato, detenuto in custodia cautelare per fatti ritenuti di particolare gravità, aveva chiesto l'autorizzazione ai colloqui e allo svolgimento di attività intramuraria. Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza valorizzando la gravità dei reati contestati, le modalità dell'azione e la condotta successiva dell'indagato, ritenendo necessario un massimo di cautela per la tutela della persona offesa e per il rischio di ulteriori aggressioni tramite terzi; con la stessa ordinanza aveva anche negato l'attività intramuraria per quanto di competenza. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, nullità dell'ordinanza per mancato previo parere del pubblico ministero ai sensi dell'art. 178 lett. b) c.p.p.; con un secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il diniego dei colloqui fosse illogico perché fondato su un rischio di reiterazione del reato tramite terzi senza distinguere tra diverse modalità di colloquio e senza valutare soluzioni alternative rispettose dei diritti del detenuto, e che anche il divieto di attività intramuraria fosse privo di base normativa e di adeguata motivazione, oltre a comprimere in modo ingiustificato il diritto al mantenimento delle relazioni affettive.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Ha escluso la nullità denunciata per omesso parere del pubblico ministero, osservando che la relativa nullità di ordine intermedio non è deducibile dall'indagato ma solo dal pubblico ministero, unico portatore dell'interesse alla partecipazione al procedimento. Ha invece accolto il secondo motivo: quanto al divieto di attività intramuraria, ha ritenuto il provvedimento privo di base normativa e di motivazione specifica sulle esigenze processuali, disponendone l'annullamento senza rinvio. Quanto al divieto di colloqui, ha ritenuto che il giudice abbia disposto una compressione totale e sine die del diritto ai colloqui, senza indicare specifiche e attuali ragioni di ordine processuale idonee a giustificarla e senza rispettare il principio per cui il diritto ai rapporti familiari può essere limitato solo in presenza di esigenze puntuali e motivate; perciò ha annullato l'ordinanza con rinvio al GIP per nuovo esame dell'istanza sui colloqui.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.
L'inosservanza delle disposizioni sulla partecipazione del pubblico ministero determina una nullità a regime intermedio, ma la relativa eccezione è proponibile solo dal pubblico ministero, non dall'indagato.
art. 111, comma 7, Cost.
I provvedimenti che incidono sul grado di afflittività della misura cautelare e non sono appellabili possono essere impugnati in cassazione per violazione di legge.
I provvedimenti sui colloqui dei detenuti non sono considerati ordinanze in materia di misure cautelari appellabili ai sensi di tale norma.
art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354
Riconosce ai detenuti e internati il diritto ai colloqui e alla corrispondenza con congiunti e altre persone; i colloqui con i familiari sono oggetto di particolare favore e le limitazioni devono essere giustificate.
art. 39 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Regola le modalità e cautele della corrispondenza telefonica autorizzabile nei rapporti con familiari e, in casi particolari, con terzi.
art. 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato per il sistema di reclamo e ricorso avverso i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria in materia di colloqui.
Richiamato solo per l'omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- I provvedimenti che incidono sui colloqui del detenuto, quando determinano un aggravamento dell'afflittività della custodia cautelare, sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. per violazione di legge, anche se non appellabili ex art. 310 c.p.p.
- La nullità derivante dall'omessa interlocuzione con il pubblico ministero, nei provvedimenti che richiedono il suo parere, è una nullità di ordine intermedio che può essere fatta valere solo dal pubblico ministero e non dall'indagato o detenuto.
- Il diritto del detenuto a mantenere relazioni affettive e familiari non può essere compresso in modo assoluto o sine die: le limitazioni ai colloqui sono ammissibili solo se sorrette da specifiche, attuali e motivate esigenze di sicurezza o, per l'indagato, di ordine processuale.
- Il giudice non può negare in blocco i colloqui senza valutare in concreto le diverse modalità di contatto e senza indicare perché soluzioni meno afflittive non siano idonee a tutelare le esigenze cautelari.
- Un divieto di svolgimento di attività intramuraria privo di base normativa e di specifica motivazione sulle esigenze processuali è illegittimo e va eliminato senza rinvio.
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