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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18240/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L"Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva riformato la decisione di primo grado. La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme connesse a sanzioni e imposte residue a seguito della decadenza dal beneficio della rateazione per omesso o tardivo pagamento di una rata. Con il primo motivo l"Amministrazione ha denunciato violazione dell"art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e dell"art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997, sostenendo che la cartella non fosse tardiva, poiché il termine andava calcolato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, senza distinguere tra omissione e ritardo. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., lamentando che la CTR non si fosse pronunciata sul recupero anche di IVA e IRPEF residue, oltre che di IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini della decadenza dalla rateazione ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997 nel testo applicabile, non esiste distinzione tra mancato pagamento e ritardato pagamento della rata, con conseguente tempestività della cartella notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata era affetta da motivazione apparente per non avere esaminato la doglianza relativa al recupero delle ulteriori imposte. Per tale ragione ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla stessa Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato per stabilire il termine di notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997

    Per la Corte, nel testo ratione temporis applicabile, disciplina la decadenza dal pagamento rateale senza distinguere tra rata non pagata e rata pagata in ritardo; la cartella conseguente va notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La mancata o apparente motivazione ricorre quando il giudice non indica gli elementi del convincimento o li espone senza adeguata disamina logico-giuridica, impedendo il controllo della decisione.

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    Richiamata come fonte del principio del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • Cass. V, n. 29368/2017

    Richiamata in relazione all"onere di autosufficienza del motivo che deduce omessa pronuncia.

  • Cass. V-6, n. 26776/2017

    Richiamata per affermare l"assenza di distinzione tra mancato e ritardato versamento della rata ai fini della decadenza.

  • Cass. VI-5, n. 9105/2017

    Richiamata per la definizione del vizio di omessa o apparente motivazione.

  • Cass. VI-5, n. 5209/2018

    Richiamata a conferma del principio del minimo costituzionale della motivazione.

Massime di principio

  • Ai fini della decadenza dal beneficio della rateazione prevista dalla disciplina della riscossione, il mancato pagamento e il ritardato pagamento della rata sono equiparati, salvo diversa previsione normativa; il termine per la notifica della cartella va computato dalla scadenza della rata non versata tempestivamente.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste quando la sentenza non consente il controllo della ratio decidendi perché non espone in modo comprensibile gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.
  • L"omessa pronuncia su una questione ritualmente devoluta al giudice integra un vizio deducibile in cassazione, purché il motivo indichi specificamente dove la questione sia stata prospettata negli atti processuali.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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