Cassazione Civile, Ordinanza n. 18899/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un'esecuzione presso terzi promossa per il soddisfacimento di un credito di euro 12.063,44 risultante da decreto ingiuntivo, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Macerata ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal debitore esecutato, disattendendo anche l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal condominio sulla base degli artt. 23 e 26-bis c.p.c. Il condominio ha proposto ricorso per regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione, deducendo con un unico motivo che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare l'inderogabilità ed esclusività del foro del consumatore ex art. 33, lett. u), d.lgs. n. 206/2005.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha affermato che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sulla propria competenza non sono impugnabili dalle parti con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., ma solo mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; soltanto la decisione resa sull'opposizione agli atti esecutivi è poi censurabile con regolamento di competenza. Conseguentemente il ricorso, diretto immediatamente contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, non era ammissibile. La Corte ha inoltre applicato l'art. 96, comma 4, c.p.c. condannando il ricorrente al pagamento di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
art. 33, lett. u), d.lgs. n. 206/2005
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inderogabilità ed esclusività del foro del consumatore; la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara inammissibile il rimedio esperito.
Citato dal condominio a fondamento dell'eccezione di incompetenza territoriale nell'esecuzione.
Norma sulla competenza nell'espropriazione presso terzi richiamata nel conflitto di competenza dedotto.
Il regolamento di competenza è ritenuto esperibile non contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione, ma soltanto avverso la decisione resa sull'opposizione agli atti esecutivi.
È esclusa la possibilità per il giudice dell'esecuzione di sollevare d'ufficio conflitto di competenza.
Indicato come rimedio generale per contestare la regolarità degli atti esecutivi e, in particolare, la decisione del giudice dell'esecuzione sulla competenza.
Utilizzato dalla Corte per spiegare che il controllo sulla competenza nell'esecuzione passa attraverso l'opposizione agli atti esecutivi e poi, eventualmente, il regolamento contro la sentenza che la definisce.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la conseguente applicazione del regime sanzionatorio.
Applicato come conseguenza della definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le decisioni del giudice dell'esecuzione che affermano o negano la propria competenza non sono immediatamente impugnabili con regolamento di competenza dalle parti, ma vanno contestate con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- Il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. è esperibile, in materia esecutiva, soltanto avverso la sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi che abbia deciso sulla competenza, non direttamente contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
- La competenza nell'espropriazione forzata si inserisce nel sistema generale della competenza, ma il controllo della relativa decisione segue il percorso impugnatorio speciale previsto per gli atti esecutivi.
- Quando il giudizio di legittimità è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
- In assenza di attività difensiva dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
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