Cassazione Civile, Ordinanza n. 31431/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Le società ricorrenti, rispettivamente cessionaria e cedente del credito risultante da una precedente sentenza della Corte d'appello, hanno chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso avverso quella sentenza e aveva condannato la controparte alla rifusione delle spese, ma non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore delle vincitrici, sebbene tale richiesta fosse stata, secondo le istanti, inserita nella memoria difensiva depositata nel precedente giudizio di legittimità. La domanda veniva qualificata come correzione di errore materiale. La Suprema Corte ha però rilevato che la memoria asseritamente contenente la richiesta di distrazione non risultava prodotta in cartaceo né registrata informaticamente, sicché non si trattava di omissione del giudice, ma di mancata introduzione della richiesta nel giudizio. Il ricorso è stato dunque ritenuto infondato e rigettato.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale, ritenendo che mancasse il presupposto dell'errore materiale del provvedimento. Secondo la decisione, la distrazione delle spese non poteva essere inserita in via di correzione perché la relativa richiesta non risultava effettivamente proposta nel processo, non emergendo una mera dimenticanza del giudice ma un'omissione del difensore. Non sono state liquidate spese nel procedimento di correzione, in considerazione della natura del procedimento e della mancata attività difensiva dell'intimata.
Norme richiamate
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata del procedimento.
Indica il rito applicabile alla correzione degli errori materiali dei provvedimenti della Corte di cassazione.
Norma di modifica del rito camerale richiamata per la disciplina applicabile al procedimento.
Legge di conversione del d.l. n. 168 del 2016 richiamata per il regime processuale del procedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che tale disposizione non si applica al procedimento di correzione di errore materiale.
Massime di principio
- L'errore materiale emendabile con il procedimento di correzione presuppone una difformità meramente esecutiva o percettiva del provvedimento, non potendo essere utilizzato per introdurre una statuizione che non sia stata richiesta o che non risulti documentalmente proposta nel giudizio.
- La distrazione delle spese non è correggibile come errore materiale quando la relativa istanza non risulti effettivamente introdotta nel processo; in tal caso l'omissione non è del giudice ma della parte o del difensore.
- Il procedimento di correzione di errore materiale non può essere trasformato in uno strumento per ottenere una nuova pronuncia su un capo non deciso dal giudice.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, in assenza di attività difensiva della parte intimata e per la natura del rito, non si procede normalmente alla liquidazione delle spese e non si applica il contributo addizionale previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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