Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28715/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione forzata presso terzi avviata da un creditore nei confronti di una società assicuratrice dopo l'invio di un conteggio delle somme dovute e il successivo pagamento solo parziale. La società esecutata si era opposta sostenendo che non fossero dovute le spese di precetto e quelle successive, anche in ragione della precedente disponibilità al pagamento. Il giudice dell'esecuzione aveva negato la sospensione in sede sommaria rilevando che il precetto, quanto alle singole voci di spesa, non era stato integralmente soddisfatto. Nel giudizio di merito l'opposizione era stata accolta, con condanna alle spese e al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata, e la decisione era stata confermata in appello dal Tribunale, che aveva ritenuto scorretto il comportamento del creditore perché il precetto era stato notificato pochi giorni dopo l'invio dei conteggi, in un lasso di tempo in parte festivo o prefestivo. Con il ricorso per cassazione il creditore deduceva, da un lato, violazione delle norme sul procedimento esecutivo e sulle spese, sostenendo la piena legittimità del precetto e del pignoramento in presenza di mancato pagamento integrale al momento della notifica; dall'altro lato, violazione delle norme sulla correttezza processuale e sulla buona fede, negando che la propria condotta potesse qualificarsi scorretta o contraria a lealtà processuale.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha rilevato preliminarmente un vizio processuale: mancata integrazione del litisconsorzio necessario nei confronti del terzo pignorato. Richiamando un orientamento recente, la Corte ha affermato che nelle opposizioni esecutive che incidono sulla legittimità e validità del pignoramento e sulle vicende del vincolo esecutivo sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 91, 92 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla censura sulle spese di lite e alla condanna per responsabilità processuale aggravata, ma non esaminati nel merito per il rilievo pregiudiziale sul contraddittorio.

  • artt. 482, 492, 615, 616 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la legittimità del precetto e del pignoramento presso terzi, ma la Corte non si pronuncia sul merito per difetto di litisconsorzio necessario.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    Indicati come parametri del ricorso per cassazione, senza decisione di merito sulle doglianze articolate.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'addebito di scorrettezza processuale.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato per negare la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'attivazione dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione esecutiva, quando la controversia investe la legittimità e la validità del pignoramento e le vicende del vincolo esecutivo, il terzo pignorato deve partecipare al giudizio insieme al creditore procedente e al debitore esecutato, configurandosi litisconsorzio necessario.
  • Se manca la partecipazione di uno dei soggetti che devono essere parte necessaria dell'opposizione esecutiva, la sentenza va cassata con rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio, senza esame dei motivi di merito.
  • Le doglianze attinenti alla legittimità del precetto, al pagamento parziale e alla debenza delle spese esecutive restano assorbite quando il giudice di legittimità rileva un vizio processuale preclusivo relativo al contraddittorio.
  • La corretta instaurazione del contraddittorio costituisce presupposto indefettibile per la validità della decisione nelle opposizioni esecutive che incidono sulla posizione del terzo pignorato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.