Cassazione Civile, Ordinanza n. 05602/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Una conducente aveva agito per ottenere, ai sensi dell'art. 149 cod. ass., il risarcimento dei danni alla persona subiti in un sinistro stradale avvenuto mentre guidava la propria autovettura assicurata. La domanda era stata rigettata nei primi due gradi. In cassazione la ricorrente ha proposto sette motivi; con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 102 c.p.c. e 144 d.lgs. 209/2005, sostenendo che il giudice di appello, come già quello di primo grado, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile/proprietario-utilizzatore del veicolo danneggiante, litisconsorte necessario anche nei giudizi di risarcimento diretto. La Corte ha ritenuto fondato tale primo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Castelnuovo di Porto, in persona di diverso magistrato onorario, affinché riesamini la domanda risarcitoria nel contraddittorio anche del soggetto proprietario/utilizzatore del veicolo danneggiante e provveda pure sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sulla nullità derivante dall'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.
Norme richiamate
Nella procedura di risarcimento diretto il danneggiato agisce contro il proprio assicuratore, ma la controversia richiede la partecipazione anche del responsabile del sinistro, secondo il sistema del Codice delle assicurazioni.
È richiamato come parametro che esprime la necessità del contraddittorio anche nei confronti del responsabile civile nei giudizi risarcitori da circolazione.
Se manca un litisconsorte necessario, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; l'omissione determina nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
La mancata integrazione del contraddittorio impone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro formale di deduzione del vizio di violazione di legge e di nullità processuale prospettato nel ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. promosso dal danneggiato contro il proprio assicuratore, il responsabile civile proprietario o utilizzatore del veicolo danneggiante è litisconsorte necessario.
- La mancata citazione del litisconsorte necessario impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.; se l'omissione non viene sanata, la sentenza è nulla.
- Il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in cassazione.
- Quando il giudice di merito omette di rilevare la mancata partecipazione del litisconsorte necessario, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di primo grado affinché il giudizio sia rinnovato nel contraddittorio di tutte le parti necessarie.
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