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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25329/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Montecorice per una pluralità di reati provvisoriamente contestati. Dopo il rigetto, da parte del G.I.P., della richiesta di revoca o sostituzione della misura, il Tribunale di Salerno ha respinto l'appello ex art. 310 c.p.p. Il difensore ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. in relazione agli artt. 274 e 299 c.p.p., sostenendo che il giudice del riesame avesse motivato in modo apodittico sulla persistenza delle esigenze cautelari, senza confrontarsi davvero con il tempo trascorso e con la condotta tenuta dall'indagato durante l'esecuzione della misura. Secondo la difesa, il decorso temporale, unito alla costante osservanza delle prescrizioni, avrebbe dovuto essere valutato come fatto nuovo idoneo a incidere sull'attualità del pericolo di reiterazione, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità ex art. 275 c.p.p.; si censurava inoltre l'idea che il rispetto delle prescrizioni fosse irrilevante perché doveroso, poiché ciò introdurrebbe una prova diabolica a carico dell'indagato. Si lamentavano anche illogicità e contraddittorietà nella valutazione della pericolosità, ritenuta ancora attuale sulla base di precedenti penali e gravità dei reati senza un'adeguata attualizzazione, nonostante la misura fosse stata sempre rispettata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo coerente e logicamente corretto la perdurante adeguatezza e proporzionalità della misura dell'obbligo di dimora, valorizzando il breve tempo trascorso dall'applicazione della misura, la gravità e pluralità delle imputazioni, la personalità dell'indagato desunta dai numerosi precedenti penali e la persistente inclinazione alla commissione di reati finalizzati a profitto illecito. La Corte ha ribadito che il mero decorso del tempo, così come la semplice osservanza delle prescrizioni cautelari, non costituiscono di per sé fatti nuovi idonei a fondare la revoca o la sostituzione della misura; tali elementi possono avere rilievo solo se accompagnati da ulteriori dati concreti che segnalino un effettivo mutamento del quadro cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    disciplina l'appello contro le ordinanze in materia cautelare personale; il tribunale del riesame non deve riesaminare integralmente i presupposti della misura, ma verificare la correttezza giuridica e motivazionale del provvedimento impugnato rispetto a eventuali fatti nuovi allegati.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    consente di dedurre in cassazione il vizio di motivazione; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione di merito sulla persistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 274 c.p.p.

    è richiamato con riferimento all'attualità del pericolo di reiterazione del reato quale esigenza cautelare; la Corte ribadisce che tale pericolo va valutato in termini prognostici, sulla base della concreta fattispecie.

  • art. 299 c.p.p.

    regola la revoca e la sostituzione delle misure cautelari; ai fini della modifica della misura è necessario allegare fatti nuovi effettivamente rilevanti, non il solo decorso del tempo o il mero rispetto delle prescrizioni.

  • art. 275 c.p.p.

    esprime i principi di adeguatezza, proporzionalità e minima compressione della libertà personale, che operano anche nella fase di permanenza della misura cautelare.

  • art. 292 c.p.p.

    viene richiamato per affermare che la valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato rileva in sede genetica della misura cautelare, non in via automatica nella revoca o sostituzione.

  • artt. 303 e ss. c.p.p.

    il decorso del tempo dall'applicazione della misura trova disciplina nei termini massimi di durata della custodia cautelare, non nella revoca automatica della misura.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 648-bis c.p.

    reato presupposto della contestazione cautelare; non è oggetto di specifica interpretazione nel merito, ma rientra nel quadro delle imputazioni provvisorie.

  • art. 493-ter c.p.

    reato presupposto della contestazione cautelare; menzionato solo come parte del perimetro fattuale della misura.

  • art. 379 c.p.

    reato presupposto della contestazione cautelare; menzionato solo come parte del perimetro fattuale della misura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello contro il rigetto della revoca o sostituzione di una misura cautelare, il tribunale non deve rivalutare ex novo i presupposti originari della cautela, ma controllare la correttezza giuridica e la motivazione del provvedimento rispetto agli eventuali fatti nuovi dedotti.
  • Ai fini della modifica della misura cautelare non basta il mero decorso del tempo: il fattore temporale è giuridicamente neutro se non si accompagna a ulteriori elementi concreti idonei a dimostrare un effettivo mutamento del quadro cautelare.
  • La regolare osservanza delle prescrizioni imposte dalla misura è un comportamento dovuto e, da sola, non costituisce fatto nuovo sufficiente a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari o della pericolosità.
  • L'attualità del pericolo di reiterazione del reato può essere desunta da una valutazione prognostica complessiva che consideri modalità della condotta, personalità dell'indagato, precedenti e contesto concreto, senza necessità di individuare specifiche occasioni imminenti di recidiva.
  • I principi di adeguatezza, proporzionalità e minima compressione della libertà personale impongono una verifica costante della persistenza della misura, ma tale verifica non si traduce in un automatismo favorevole alla revoca o sostituzione in presenza del solo trascorrere del tempo o del mero rispetto delle prescrizioni.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

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