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Sentenza

Sentenza n. 432/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento: - della determinazione dirigenziale R.G. n. 3384 del 04/11/2025, comunicata con nota del 12 dicembre 2025 (prot. 98675 del 12 dicembre 2025), inviata a mezzo pec in pari data, con cui la Stazione Unica Appaltante Metropolitana della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha aggiudicato al RTI F.S.A. s.r.l. e Costruzioni Lucia S.r.l. il Lotto 3 dell’appalto relativo ai “lavori di manutenzione stradale – accordo quadro di lavori finalizzati alla gestione della rete viaria lotti 1. Centro 2. Ionica 3. Tirrenica” CIG: B5A8956C90; - di tutti i verbali di gara, nessuno escluso, e con particolare riferimento ai verbali relativi alla fase di verifica dell’anomalia; - delle determinazioni di approvazione verbali e di efficacia dell’aggiudicazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso il contratto ove stipulato nelle more; nonché per l’accertamento: - del diritto della ricorrente di ottenere l’aggiudicazione del terzo lotto, per cui è causa, subentrando al RTI concorrente, previa esclusione dell’offerta del RTI controinteressato, ovvero previo ridimensionamento del suo punteggio.

Giustizia amministrativa202600049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 3 di un accordo quadro per lavori di manutenzione stradale in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, con i relativi verbali e atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 3, chiedendo l'esclusione dell'RTI aggiudicatario o il ridimensionamento del relativo punteggio e, conseguentemente, l'aggiudicazione del lotto in proprio favore. L'impugnazione era stata proposta in via cautelativa, poiché la ricorrente aveva già ottenuto l'aggiudicazione del Lotto 1, allora sub iudice in appello, e il Lotto 3 costituiva un affidamento alternativo secondo la lex specialis. La stazione appaltante ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che gli atti di gara erano stati messi a disposizione sulla piattaforma digitale e comunicati via PEC il 12 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023. L'RTI controinteressato ha eccepito il difetto di interesse, in ragione del divieto di aggiudicazione di più lotti al medesimo concorrente, e ha contestato la fondatezza delle censure. Prima della decisione, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza che aveva consolidato l'aggiudicazione del Lotto 1 alla ricorrente; quest'ultima ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La conferma, da parte del Consiglio di Stato, dell'aggiudicazione del Lotto 1 in favore della ricorrente ha reso definitivo l'affidamento già conseguito. Poiché la lex specialis prevedeva l'alternatività tra l'aggiudicazione del Lotto 1 e quella del Lotto 3, la ricorrente non aveva più un interesse concreto e attuale a contestare l'aggiudicazione del Lotto 3, che non avrebbe potuto ottenere cumulativamente. Il giudice non ha quindi esaminato né l'eccezione di tardività né le censure di merito. Le spese sono state integralmente compensate e il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante lo ha richiamato per sostenere che la disponibilità degli atti di gara sulla piattaforma digitale, comunicata all'operatore economico, determinava la piena conoscibilità degli atti impugnabili; la questione non è stata decisa dal TAR.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe quale disciplina processuale del contenzioso sugli atti delle procedure di affidamento; non è stata svolta una specifica interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare un'aggiudicazione deve essere concreto e attuale e viene meno quando, per effetto di un evento sopravvenuto, il ricorrente abbia definitivamente conseguito un affidamento alternativo incompatibile con quello oggetto di contestazione.
  • Quando la lex specialis prevede che ciascun concorrente possa ottenere un solo lotto o stabilisce l'alternatività tra più lotti, il consolidamento dell'aggiudicazione di uno di essi esclude l'interesse a contestare l'aggiudicazione di un altro lotto che non potrebbe essere cumulativamente conseguito.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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