Cassazione Penale, Sentenza n. 20234/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Pistoia che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del decreto di sequestro che aveva colpito anche il conto corrente intestato alla s.a.s. "Studio G". I motivi sostanziali dedotti erano: (i) mancata o apparente motivazione in ordine alla riferibilità del conto corrente a Michele Gallicchio (socio accomandante e delegato alle operazioni di cassa), e dunque vizio di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p.; (ii) mancanza di argomentazione sul periculum in mora necessario per il sequestro finalizzato alla confisca. Tuttavia, la Corte ha prima esaminato la legittimazione processuale del ricorso e ha rilevato che il difensore che ha proposto il ricorso in Cassazione non era munito della procura speciale prescritta dall'art. 100 c.p.p. per le "altre" parti private (terzi interessati), motivo per cui il ricorso risultava inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale (art. 100 c.p.p.), rilevando che il mandato rilasciato alla difesa era limitato all'appello contro il rigetto del GIP e non poteva legittimare la proposizione del ricorso per Cassazione nel sub-procedimento cautelare. Il vizio è stato ritenuto preclusivo e non sanabile. Per effetto di ciò la Corte non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla riferibilità del conto e al periculum in mora. Inoltre la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina l'impugnazione in sede cautelare reale; è la norma sulla base della quale il Tribunale di Pistoia è stato adito per l'appello cautelare relativo al sequestro
Le "altre" parti private «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale»
Richiede che le parti private (quali i terzi interessati alla restituzione) siano rappresentate da difensore munito di procura speciale per compiere atti determinati; la sua mancanza è causa di inammissibilità dell'impugnazione
Imposta i principi di motivazione degli atti decisori; la ricorrente lamentava carenza o apparente motivazione in ordine alla riferibilità del conto, ma tale questione non è stata esaminata a causa del vizio formale
art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la ricorrente ha richiamato vizi di motivazione e violazioni di legge, ma la Corte non ha valutato il merito per inammissibilità formale
art. 325 e art. 311 c.p.p. (richiamo a termini)
La Corte richiama la regola secondo cui, per le ordinanze del tribunale in materia di misure cautelari reali, il termine per proporre ricorso è quello ordinario di quindici giorni (art. 585 c.p.p.), non il termine di dieci giorni previsto per le misure personali (art. 311)
art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
Stabilisce il termine ordinario di quindici giorni per impugnare le decisioni adottate in camera di consiglio; la Corte precisa l'applicabilità di tale termine alle ordinanze in esame
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha applicato tale norma disponendo il pagamento di euro 3.000
art. 182, comma 2 c.p.c. (richiamata)
Norma civile sulla regolarizzazione del difetto di rappresentanza che, secondo la Corte, non è applicabile per sanare la mancata procura speciale in sede penale
Massime di principio
- Per i terzi interessati ("altre" parti private) nei procedimenti penali è indispensabile che il difensore sia munito di procura speciale per compiere atti determinati; la sua mancanza rende inammissibile il ricorso e impedisce la valutazione del merito.
- Un mandato conferito per un grado o per un atto specifico non legittima automaticamente il difensore a svolgere atti in altri gradi o sub-procedimenti; la procura deve essere espressa e specifica.
- I vizi di rappresentanza formale (mancanza della procura speciale) sono preclusivi e in genere non sanabili in un momento successivo se non è stata effettivamente rilasciata la procura richiesta.
- In materia di misure cautelari reali il termine per proporre ricorso avverso le ordinanze del tribunale è, di norma, quello ordinario di quindici giorni (art. 585 c.p.p.), decorrente dalla comunicazione o notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente (es. per difetto di procura), il giudice può condannare il ricorrente alle spese e irrogare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando sussiste una causa di inammissibilità formale, il giudice di legittimità non entra nel merito delle questioni sostanziali (es. riferibilità del conto o periculum in mora) fino a che non sia risolta la questione di legittimazione rappresentativa.
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