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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22828/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 2002 con cui un comune affidava a una società la gestione del servizio integrato rifiuti, con compenso annuo da coprire tramite tariffa da istituire a cura dell'ente. Durante l'esecuzione emersero ritardi nell'approvazione del regolamento e del piano tariffario, anticipazioni economiche del comune, un contratto integrativo e successivamente la risoluzione del rapporto disposta dall'ente. Un collegio arbitrale aveva poi condannato il comune al pagamento di somme rilevanti per maggiore onerosità e danni da inadempimenti dell'ente. L'impugnazione del lodo era stata già vagliata dalla Cassazione con rinvio, che aveva ritenuto decisivo il giudicato esterno formatosi su una sentenza del TAR, la quale aveva escluso responsabilità contrattuali del comune. Nel giudizio di rinvio la corte d'appello ha quindi annullato il lodo e ha respinto le domande risarcitorie della società, dichiarando inammissibile la domanda subordinata del fallimento volta a ottenere il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite, perché nuova. Con l'unico motivo del ricorso per cassazione il fallimento ha denunciato violazione delle norme sul giudizio di rinvio, sostenendo che quel giudizio dovesse limitarsi a verificare l'efficacia del giudicato amministrativo senza precludere l'esame di ulteriori titoli di responsabilità o di pagamento, come illecito aquiliano, ripetizione di indebito o arricchimento senza causa, che sarebbero stati ricompresi nella condanna arbitrale. La Corte ha però rilevato che il ricorrente non aveva indicato specificamente statuizioni del lodo autonome rispetto al risarcimento da inadempimento contrattuale già escluso dal giudicato amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del fallimento. Ha ritenuto che nel giudizio di rinvio, caratterizzato da chiusura e preclusioni, non fossero proponibili questioni nuove né domande non già devolute nei gradi precedenti. La censura era inammissibile perché il ricorrente non aveva specificato quali capi del lodo fossero fondati su titoli diversi dall'inadempimento contrattuale già coperto dal giudicato esterno, limitandosi a richiamare passaggi motivazionali del lodo riferiti comunque al risarcimento del danno da mancata riscossione delle tariffe. Sono state quindi confermate le conseguenze economiche di soccombenza, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata nei precedenti motivi, in relazione al divieto di pronunciare oltre i limiti della domanda o su questioni non devolute.

  • art. 295 c.p.c.

    Invocato con riferimento alla sospensione necessaria per prevenire conflitti di giudicati.

  • art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nei precedenti gradi per censurare la mancata sospensione del giudizio arbitrale e la conseguente validità del lodo.

  • art. 392 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il giudizio di rinvio ha carattere chiuso e non consente domande nuove né conclusioni diverse da quelle del giudizio concluso con la sentenza cassata.

  • art. 394 c.p.c.

    Fondamento del principio di preclusione nel giudizio di rinvio: non sono ammesse domande nuove, né questioni nuove o ulteriori rispetto a quelle devolute in precedenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio ha natura chiusa: le parti non possono proporre domande nuove, né introdurre questioni o titoli di responsabilità non già devoluti nei gradi precedenti e non coperti dal contenuto della sentenza cassata.
  • Quando nel giudizio di rinvio sia rilevante un giudicato esterno, il giudice deve verificare innanzitutto la portata del giudicato e la sua incompatibilità con la decisione da adottare, senza riaprire il merito su questioni ormai definitivamente coperte.
  • La deduzione di un titolo di condanna diverso da quello esaminato nella sentenza impugnata richiede una specifica individuazione del capo decisorio del provvedimento originario; il semplice richiamo a passaggi motivazionali non basta a superare le preclusioni del rinvio.
  • Se il ricorrente non dimostra che la domanda o il titolo azionato in rinvio fosse già compreso nel devolutum originario, la censura è inammissibile per introduzione di questione nuova.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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